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Articolo 473 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/02/2024]

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Dispositivo dell'art. 473 Codice Penale

(1)Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi(2) o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri(3), ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati(4).

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Note

(1) Tale articolo è così sostituito dall’art. 15, comma 1, lett. a), della l. 23 luglio 2009, n. 99.
(2) I marchi sono segni distintivi della provenienza dei prodotti da una determinata impresa.
(3) Per brevetti si intendono gli attestati con cui è stata concessa l'esclusiva per lo sfruttamento di un'opera dell'ingegno, mentre i disegni o modelli rappresentano i brevetti relativi a tali modelli o disegni.
(4) Entrambe le condotte non richiedono un'imitazione servile, quanto l'idoneità a trarre in inganno il consumatore.

Ratio Legis

Una parte della dottrina ritiene che il legislatore abbia voluto tutela la fiducia dei consumatori nella genuinità dei segni distintivi di prodotti e opere dell'ingegno. Secondo altri autori tale disposizione sarebbe diretta a garantire anche l'interesse patrimoniale dei titolari dei diritti di sfruttamento sui marchi e segni distintivi.

Spiegazione dell'art. 473 Codice Penale

La norma in oggetto tutela una versione commerciale della fede pubblica, la cui violazione porta con sé una potenziale lesione della fiducia dei consumatori riposta in quei mezzi simbolici di pubblico riconoscimento che, come il marchio, contraddistinguono i prodotti industriali e le opere dell'ingegno nella loro circolazione.

La disposizione ha quindi una portata pubblicistica ed ultraindividuale, aldilà quindi dell'affidamento del singolo.

Per quanto riguarda la contraffazione, essa consiste nella riproduzione abusiva di un marchio o di altri segni distintivi, in modo idoneo a confondere i consumatori circa la provenienza del prodotto. Non è necessaria una perfetta identità tra il marchio originale ed il marchio contraffatto, essendo per contro sufficiente che la falsificazione investa gli elementi essenziali del marchio, in maniera comunque idonea a trarre in inganno, non essendo invece punibili il falso grossolano, innocuo o inutile.

Il falso grossolano viene posto in essere quando la falsità sia immediatamente percepibile icto oculi, senza la possibilità di far cadere in errore alcuno.

Il falso innocuo si realizza invece quando la contraffazione, pur essendo astrattamente idonee ad ingannare, non lo è in concreto, in base ad un accertamento dei possibili effetti del falso nella situazione concreta.

Il falso inutile costituisce un'ipotesi di reato impossibile per inesistenza dell'oggetto, come quando la contraffazione produca un marchio non esistente.

Per quanto riguarda l'alterazione, essa va intesa come modifica del significato rappresentativo del marchio o del contrassegno.

L'uso è invece preso in considerazione dalla norma come distinta ipotesi criminosa, soltanto nel caso in cui l'utilizzatore non sia concorso nella condotta di contraffazione.

La giurisprudenza ha confermato che, in applicazione del divieto di analogia in malam partem, per la configurabilità del reato è necessario che il marchio, il brevetto, il modello industriale o il disegno siano stati oggetto di registrazione presso l'ufficio competente.

Venendo all'elemento soggettivo, viene richiesto il dolo generico, consistente nella volontà della falsificazione, unitamente alla consapevolezza dell'avvenuta registrazione del marchio, del brevetto, del disegno o del modello industriale.

Massime relative all'art. 473 Codice Penale

Cass. pen. n. 35235/2022

Integra il delitto di cui all'art. 473 cod. pen. la contraffazione di marchi celebri pur se apposti su prodotti appartenenti a un settore merceologico diverso da quello tradizionale (nella specie, marchi di case automobilistiche apposti su capi di vestiario e "gadget"), posto che il bene della fede pubblica è leso dalla confondibilità, secondo il giudizio del consumatore medio, del marchio originale con quello contraffatto, quand'anche utilizzato in ambiti non tradizionali per effetto di attività di "merchandising", non costituendo tale circostanza, di per sé sola, motivo di sospetto.

Cass. pen. n. 2932/2021

In tema di introduzione nel territorio dello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, alla luce delle modifiche apportate agli artt. 473 e 474 cod. pen. dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, non è sufficiente per la configurabilità del reato che prima della sua consumazione sia stata depositata la domanda tesa ad ottenere il titolo di privativa, ma è invece necessario che questo sia stato effettivamente conseguito.

Cass. pen. n. 23709/2021

Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 473 cod. pen., posto a tutela del bene giuridico della fede pubblica, è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, a differenza del reato previsto dall'art. 517-ter cod. pen., che tutela esclusivamente il patrimonio del titolare della proprietà industriale e che ricorre sia nell'ipotesi di prodotti realizzati ad imitazione di quelli con marchio altrui, sia nell'ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti "originali" da parte di chi non ne è titolare. (In applicazione di tale criterio discretivo, la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva confermato l'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 473 cod. pen. dell'imputato che, dopo aver commissionato la produzione di fibbie recanti il marchio contraffatto di una nota casa di moda, le aveva montate su prodotti in pelle immessi sul mercato per la vendita).

Cass. pen. n. 29965/2020

Integra il delitto di cui all'art. 473 cod. pen. la contraffazione di componenti di un prodotto complesso protetti da brevetto sui quali sia stato abusivamente riprodotto il marchio dell'impresa produttrice, non assumendo rilievo, al fine di escludere la punibilità, la clausola di riparazione prevista dall'art. 241 del d.lgs. n. 30 del 2005, che consente la fabbricazione e la messa in commercio, come modelli e disegni, di parti di ricambio di un prodotto complesso coperto da privativa.(Fattispecie relativa alla contraffazione di ricambi e materiali di consumo per aspirapolveri di una casa di elettrodomestici, in cui la Corte ha precisato che, ai fini della tutela come modelli o disegni, tali componenti devono essere visibili nel corso dell'utilizzazione "ordinaria" da parte del consumatore).

Cass. pen. n. 25036/2020

Non integra il reato di uso di marchi contraffatti la mera attività di trasporto di prodotti (nella specie, "clips, tiretti ed etichette") falsamente contrassegnati, in quanto la condotta di utilizzo si identifica unicamente con l'attività funzionale a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un determinato prodotto.

Cass. pen. n. 17951/2020

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 473 cod. pen., la nozione di "utilizzatore informato", che costituisce parametro di riferimento per la valutazione dell'offensività della condotta, corrisponde ad una figura intermedia tra la persona competente in materia, esperta e provvista di conoscenze tecniche approfondite, e quella di consumatore medio, che non è in grado di effettuare un confronto tra i marchi in conflitto, identificandosi in un soggetto in possesso di una buona conoscenza, non necessariamente professionale, nel settore merceologico di riferimento, cui è richiesta diligenza ed attenzione nel verificare la corrispondenza di un determinato bene a quello brevettato.

Cass. pen. n. 40324/2019

Ai fini dell'integrazione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen., un marchio si intende contraffatto quando la confusione con un segno distintivo similare emerga non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo cioè all'insieme degli elementi salienti – grafici, fonetici o visivi – tenendo, altresì, presente che, ove si tratti di un marchio "forte", sono illegittime anche le variazioni, sia pure rilevanti ed originali, che lasciano sussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l'attitudine individuante. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrata la contraffazione per essere stato utilizzato un segno distintivo di una nota griffe, in particolare una campana aperta, anche se all'interno della stessa era contenuta una scritta differente).

Cass. pen. n. 27743/2019

Integra la fattispecie criminosa di cui all'art. 473 cod. pen. la contraffazione avvenuta in Italia di un marchio ivi registrato, a nulla rilevando che nel paese ove i beni sono destinati ad essere esportati non si sia proceduto alla registrazione del marchio medesimo. (In motivazione la Corte ha precisato che, trattandosi di reato di pericolo, ciò che rileva è la mera attività di contraffazione o alterazione dell'altrui marchio in quanto foriera dell'immissione sul mercato di beni suscettibili di ledere la fede pubblica e ingenerare confusione, nuocendo all'affidamento dei consumatori).

Cass. pen. n. 26398/2019

L'uso di marchi e segni distintivi punito dall'art. 473 cod. pen., essendo inteso a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto, precede l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato e se ne distingue, mentre l'uso punito, più severamente, dall'art. 474 cod. pen. è direttamente connesso all'immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato e presuppone che sia stato già apposto il contrassegno su una determinata merce. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto correttamente determinata, ai sensi degli artt. 12 e 16 cod. proc. pen., la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria nel cui circondario era stata operata l'apposizione delle etichette contraffatte su alcuni prodotti alimentari, in luogo di quella competente per la sede dello studio grafico che aveva realizzato la contraffazione, su commissione dei titolari dello stabilimento produttivo).

Cass. pen. n. 31868/2016

In tema di contraffazione dei c.d. modelli ornamentali brevettati, spetta al giudice penale decidere in via incidentale sulla validità o meno della registrazione del modello, quando la questione assuma rilevanza ai fini della qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'imputazione. (Fattispecie nella quale, in relazione alla contestazione di contraffazione di modelli ornamentali di fibbie, la Corte, rilevata la corretta valutazione sulla validità dei brevetti dei modelli, ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 473 cod. pen.).

Cass. pen. n. 24331/2015

Il presupposto del 'fumus commissi delicti' nei procedimenti per i reati di contraffazione e alterazione di marchi o segni distintivi è configurabile, in fase cautelare, ove questi ultimi risultino depositati, registrati o brevettati nelle forme di legge, non richiedendosi alcuna indagine in ordine alla loro validità sostanziale.

Cass. pen. n. 42934/2012

Il delitto di ricettazione è configurabile anche nell'ipotesi di acquisto o ricezione, al fine di profitto, di cose con segni contraffatti nella consapevolezza dell'avvenuta contraffazione, atteso che la cosa nella quale il falso segno è impresso - e che con questo viene a costituire un'unica entità - è provento della condotta delittuosa di falsificazione prevista e punita dall'art. 473 c.p.

Cass. pen. n. 25273/2012

In tema di contraffazione di segni distintivi, alla luce delle modifiche apportate all'art. 473 cod. pen. dalla l. n. 99 del 2009 non è sufficiente per la configurabilità del reato che prima della sua consumazione sia stata depositata la domanda tesa ad ottenere il titolo di privativa, ma è invece necessario che questo sia stato effettivamente conseguito.

Cass. pen. n. 13396/2011

Ai fini della configurabilità del reato di contraffazione ed alterazione di marchi o segni distintivi (art. 473 c.p.), deve escludersi la rilevanza del marchio cosiddetto tridimensionale, quando lo stesso sia composto unicamente da elementi privi di carattere distintivo rispetto ai prodotti o servizi cui si riferisce, presentando forme usuali allo specifico settore di appartenenza del prodotto, senza inserire il marchio della casa produttrice del prodotto simile.

Cass. pen. n. 36228/2009

Non integra il reato di cui agli artt. 473 e 474 c.p., in tema di contraffazione di segni distintivi di opere industriali, ma il reato di cui all'art. 11 D.L.vo n. 313 del 2001, l'apposizione di una falsa marcatura "CE" su giocattoli posti in commercio, perché quelle fattispecie criminose fanno riferimento al marchio come segno o logo idoneo a distinguere il prodotto industriale da altri e non come elemento che serve ad attestare la conformità del prodotto a normative specifiche.

Cass. pen. n. 37553/2008

Integra reato di cui all'art. 473 c.p. la contraffazione o l'alterazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, mentre ricorre il reato previsto dall'art. 127, comma primo, D.L.vo 10 febbraio 2005, n. 30 nel caso in cui l'abusiva utilizzazione di un prodotto leda solo lo specifico interesse patrimoniale di chi lo ha brevettato, in quanto il bene protetto dal primo reato è la fede pubblica e quello tutelato dal secondo è il patrimonio e, dunque, una sfera di interessi esclusivamente privati, come è comprovato dalla procedibilità a querela di parte. (Nel caso di specie, è stata ritenuta la configurabilità del reato di cui all'art. 127, comma primo, D.L.vo 10 febbraio 2005, n. 30 in relazione alla contraffazione o alterazione di un brevetto europeo concernente opere industriali ).

Cass. pen. n. 10193/2006

Ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) non è sufficiente la mera possibilità di confusione tra due marchi, regolarmente registrati, ma è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio.

Cass. pen. n. 23427/2001

Il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore.

Cass. pen. n. 8758/1999

Il reato di falso punito dall'articolo 473 c.p. è applicabile anche alla contraffazione o alterazione dei c.d. modelli ornamentali disciplinati dall'articolo 2593 c.c., che sono indicativi della provenienza del prodotto dall'impresa che l'ha brevettata. In tal caso la contraffazione consiste nel dare al prodotto quella forma e quei colori particolari che possono indurre il pubblico ad identificarlo come proveniente da una certa impresa, anche contro le eventuali indicazioni dei marchi con i quali venga contrassegnato. Ed invero quando il modello contraffatto sia legittimamente contrassegnato anche da un marchio di provenienza, per la consumazione del reato è necessario che sia integralmente riprodotta per imitazione una forte capacità identificativa del modello, pur riconoscendosi autonoma rilevanza penale alla contraffazione del modello a norma dell'articolo 473, secondo comma, c.p. (Fattispecie relativa a modelli ornamentali di capi di abbigliamento).

In tema di contraffazione o alterazione di brevetti, disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 473 c.p., la presentazione della domanda di brevetto, con la specificazione delle singole rivendicazioni e con la descrizione dei modelli, vale ad individuare l'oggetto materiale della tutela penale. Ed invero, dal momento della presentazione della domanda conoscibile dal pubblico diventa possibile l'illecita riproduzione del modello, sicché l'anticipazione dell'efficacia del brevetto al momento della presentazione della domanda ha una sua peculiare e specifica rilevanza proprio ai fini della tutela penale del modello.

Cass. pen. n. 6418/1998

Poiché la tutela penale dei marchi o dei segni distintivi delle opere dell'ingegno o di prodotti industriali è finalizzata alla garanzia dell'interesse pubblico preminente della fede pubblica, più che a quello privato del soggetto inventore, il terzo comma dell'art. 473 c.p. - secondo il quale le norme incriminatrici in tema di contraffazione e alterazione dei marchi o dei segni si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale - deve essere interpretato nel senso che per la configurabilità dei delitti contemplati dai precedenti commi del medesimo articolo è necessario che il marchio o il segno distintivo, di cui si assume la falsità, sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge all'esito della prevista procedura, sicché la falsificazione dell'opera dell'ingegno può aversi soltanto se essa sia stata formalmente riconosciuta come tale. (In motivazione la Corte ha precisato come dall'affermazione di tale principio discenda che la tutela penale dei marchi e dei segni distintivi non possa estendersi - contrariamente a quanto avviene in campo civilistico - anche alla posizione interinale del brevettante nel periodo intercorrente tra il momento della presentazione della domanda e quello della concessione del brevetto o della registrazione).

Cass. pen. n. 3674/1997

Il reato di contraffazione del marchio previsto dall'art. 473 sussiste anche nell'ipotesi in cui il soggetto commercializzi le effigi di marchi contraffatti indipendentemente dal fatto che siano impresse sul prodotto industriale che sono destinate a contrassegnare. Anche dal confronto con il successivo articolo 474 c.p. risulta infatti l'autonoma rilevanza penale riconosciuta dall'ordinamento all'attività di contraffazione del marchio in sé, indipendentemente dalla sua applicazione al prodotto.

Cass. pen. n. 7720/1996

L'art. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali), si propone di tutelare la fede pubblica contro gli specifici attacchi insiti nella contraffazione o alterazione del marchio o di altri segni distintivi, mentre l'art. 517 stesso codice (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) tende ad assicurare l'onestà degli scambi commerciali contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti. La prima norma incriminatrice esige, dunque, la contraffazione (che consiste nella riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa, di un marchio o di un segno distintivo) o la alterazione (che ricorre quando la riproduzione è parziale, ma tale da potersi confondere col marchio originario o col segno distintivo). L'altra norma prescinde, invece, dalla falsità, rifacendosi alla mera, artificiosa equivocità dei contrassegni, marchi ed indicazioni illegittimamente usati, tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti similari da parte dei consumatori comuni.

Cass. pen. n. 4305/1996

Ai fini della distinzione tra le fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p., l'uso di marchi e segni distintivi punito dalla prima norma, essendo inteso a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto, precede l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato e, comunque, se ne distingue. L'uso punito dall'art. 474 c.p., invece, è direttamente connesso con l'immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato, in quanto presuppone già realizzato il collegamento tra contrassegno e prodotto o, più specificamente, già apposto il contrassegno su un determinato oggetto. Nel primo reato, la condotta ha per oggetto materiale il contrassegno, nel secondo il prodotto contrassegnato. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto correttamente applicato l'art. 473 c.p., essendo stato contraffatto il marchio «Panasonic», applicato a simulacri lignei di videocamere e videoregistratori, confezionati per l'offerta in vendita).

Cass. pen. n. 7467/1995

Ai fini della tutela di cui all'art. 473 c.p., occorre che il marchio di fabbrica, nazionale od estero sia riconosciuto dall'ordinamento italiano. Tale riconoscimento si ottiene, per i marchi esteri, attraverso la registrazione presso l'ufficio internazionale per la proprietà industriale, che comporta l'equiparazione a quelli registrati direttamente in Italia. (Fattispecie relativa ad annullamento di pronuncia di condanna, sul rilievo del difetto della prova della validità in Italia del marchio «Louis Vuitton», del quale era stata accertata la contraffazione e l'apposizione su articoli in commercio).

Cass. pen. n. 3999/1995

L'art. 473 c.p. sanziona la contraffazione o l'alterazione dei marchi dei prodotti industriali, mentre l'art. 9, secondo comma della L. 10 aprile 1954, n. 125 (riguardante la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi) punisce l'uso di marchi contraffatti. Conseguentemente, non può configurarsi l'assorbimento della seconda figura criminosa nella prima, qualificata inoltre dal dolo specifico, ma il concorso tra le stesse. (Fattispecie relativa all'uso della denominazione d'origine «Castelmagno», alterata «Castelmanh», su carte di commercio, involucri di prodotti lattiero-caseari e mezzi pubblicitari).

Cass. pen. n. 4084/1994

Ai fini dell'art. 473 c.p., per modello ornamentale si intende quello idoneo a conferire a determinati prodotti industriali uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee o di altri qualificanti elementi (art. 5, R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, in materia di brevetti per invenzioni industriali). Quando tali modelli abbiano ricevuto il brevetto, sono destinatari anche della tutela apprestata dall'art. 473 c.p. Questa norma, infatti, ne punisce la contraffazione, ossia la realizzazione, attraverso l'indebito sfruttamento del modello, di altro oggetto dello stesso tipo, conformazione e caratteristica funzionale, capace di rendere confondibile l'oggetto contraffatto con quello la cui originalità risulta tutelata mediante un brevetto. (Fattispecie relativa al sequestro probatorio di gioielli d'oro che si assumeva costituire imitazione di motivi ornamentali depositati con regolare brevetto presso l'autorità competente).

Cass. pen. n. 7761/1987

Il bollino, esterno o fustellato, delle confezioni di specialità medicinali, non è marchio o segno distintivo delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali e, pertanto, la contraffazione, l'alterazione o l'uso di esso senza concorso nella contraffazione o alterazione, non è punibile a norma degli artt. 473 e 474 c.p.

Cass. pen. n. 2128/1986

Sussiste il reato previsto dall'art. 473 c.p. quando un prodotto industriale venga presentato in una confezione diversa da quella originariamente indicata dal marchio depositato, anche se non ne siano alterate l'originalità e le qualità intrinseche, conseguenti all'utilizzazione dello stesso metodo di fabbricazione. La confezione, infatti, rappresenta nella sua specificità il mezzo idoneo ad identificare il prodotto, per cui la sua tutela da alterazioni, contraffazioni o imitazioni, serve ad assicurare protezione alla privativa nell'ambito della pubblica fede nel commercio. (Nella specie la contraffazione riguardava alcuni aspetti della confezione Bayer per collari antipulci per cani).

Cass. pen. n. 4980/1981

Il fatto della contraffazione del marchio presuppone un rapporto di comparazione con il marchio genuino, nella sua struttura emblematica e/o nominativa, e si concretizza nella riproduzione, nei suoi elementi essenziali, del segno distintivo protetto dal brevetto. Le figure criminose rispettivamente prevista dagli artt. 474 e 517 c.p. si distinguono per l'oggettività giuridica e per la stessa struttura delle condotte incriminate. Il reato di cui all'art. 474 ha per oggetto la tutela della pubblica fede e richiede la contraffazione o l'alterazione del marchio o del segno distintivo della merce, protetto e riconosciuto nello Stato o all'estero. Per converso, il reato di cui all'art. 517, sussidiario rispetto al primo, ha per oggetto la tutela dell'ordine economico e richiede la semplice imitazione del marchio o del segno distintivo, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché detta imitazione sia idonea a trarre in inganno l'acquirente. Pertanto, mentre per il primo reato non occorre un'effettiva contraffazione od alterazione del marchio o del segno distintivo, per il secondo reato è sufficiente una semplice somiglianza di nomi, marchi o segni distintivi.

Cass. pen. n. 5610/1980

Ai sensi dell'art. 473 comma terzo, c.p., l'applicazione delle disposizioni penali di cui ai primi due commi è subordinata all'osservanza delle norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. E poiché tale osservanza è - se non un elemento costitutivo - un presupposto del reato, l'elemento psicologico deve investire anche questo requisito così come investe ogni altro requisito obiettivo del reato. Di conseguenza, nel reato di contraffazione o alterazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali il dolo consiste non solo nella coscienza e volontà della contraffazione o alterazione, ma anche nella consapevolezza da parte dell'agente che il marchio (o il segno distintivo, ecc.) sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge. La norma penale in esame, infatti, con la disposizione del terzo comma, intende tutelare oltre al bene della pubblica fede anche il diritto esclusivo di fabbricazione ed uso acquisito dal privato mediante il brevetto, ai sensi degli artt. 2569 c.c. e 1 R.D. 21 giugno 1942, n. 929.

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