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Articolo 404 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose

Dispositivo dell'art. 404 Codice Penale

(1)Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose(2) che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni(3).

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dalla l. 24 febbraio 2006, n. 85 (art. 8), che ha provveduto ad unificare nella tutela apprestata da tale disposizione tutte le confessioni religiose, eliminando quindi la disparità di trattamento tra la religione cattolica e le altre.
(2) La condotta di vilipendio ha ad oggetto delle cose ovvero tutti quei beni che siano in qualche modo connessi all'attività religiosa, in quanto venerati dai fedeli (si pensi alle immagini sacre, le statue, etc.), oppure benedetti o consacrati (chiese, altari etc.) o necessari al compimento di atti liturgici o rituali (libri sacri, paramenti etc.).
(3) Tale comma è stato inserito dalla l. 24 febbraio 2006, n. 85 e disciplina un'ipotesi speciale di danneggiamento ex art. 635, dalla quale si distingue n ragione dell'oggetto religiosamente connotato.

Ratio Legis

La dottrina maggioritaria propende per considerare oggetto di tutela la religione quale bene della collettività.

Spiegazione dell'art. 404 Codice Penale

La disposizione punisce chi vilipende con espressioni ingiuriose cose oggetto di culto.

A differenza dell'articolo precedente, è necessario che il vilipendio sia commesso in luogo destinato al culto, in luogo pubblico o aperto al pubblico, o persino in luogo privato, qualora ivi sia svolta una funzione religiosa.

Il vilipendere non si identifica con la mera critica, anche aspra, nei confronti della religione, ma solamente con la critica che ecceda i limiti di decoro e correttezza e del prestigio della stessa.

Secondo la comune interpretazione, il vilipendio consiste nel tenore a vile, nel ricusare qualsiasi valore etico, sociale o politico all'entità contro cui è diretta la manifestazione, così da negarle ogni prestigio, rispetto e fiducia, La disposizione punisce chi vilipende con espressioni ingiuriose cose oggetto di culto.

Al secondo comma la pena si trasforma in detentiva, qualora la condotta si concretizzi in fatti di distruzione, dispersione, deterioramento o imbrattamento di oggetti di culto.

Massime relative all'art. 404 Codice Penale

Cass. pen. n. 41821/2015

La previsione di cui all'art. 404, comma secondo, cod.pen. (come modificato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85) č norma speciale rispetto al delitto di deturpamento e imbrattamento di cose di interesse storico o artistico, di cui all'art. 639, comma secondo, cod. pen., essendo il primo reato integrato da ogni forma di offesa che si estrinsechi sulle cose di culto ed a danno di queste, attraverso la loro distruzione, ovvero il loro deterioramento o imbrattamento.

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