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Articolo 351 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/02/2024]

Violazione della pubblica custodia di cose

Dispositivo dell'art. 351 Codice Penale

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato(1) [354], atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita(2) in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni.

Note

(1) Il corpo di reato è qualunque oggetto suscettibile di essere sequestrato quale prova di un reato, in quanto strumento, profitto o provento dello stesso, o comunque oggetto che è servito a commetterlo.
(2) L'espressione non si riferisce a particolari modalità di custodia né al requisito di una speciale diligenza della stessa, ma implica una conservazione ed una vigilanza sulla cosa in considerazione della particolare natura e destinazione di essa.

Ratio Legis

La norma tutela l'esigenza di mantenere l'integrità delle cose sottoposte alla particolare custodia dell'Autorità pubblica, impedendo manomissioni non autorizzate.

Spiegazione dell'art. 351 Codice Penale

La norma è diretta a tutelare l'interesse della pubblica amministrazione volto ad assicurare la particolare custodia di documenti, corpi di reato, atti, contro i fatti, compiuti sulle cose stesse, i quali violano la volontà dello Stato acché essi vengano adeguatamente custoditi.

La “particolarità” della custodia non si riferisce al luogo, alla forma o al modo più o meno diligente con cui la custodia è esercitata, bensì alla natura della cosa ed alla sua destinazione.

Viene richiesto il dolo generico, consistente nella volontà e coscienza di manomettere , nelle varie modalità previste, le cose ufficialmente custodite, con la consapevolezza dello stato di particolare custodia.

Da ultimo, la norma stessa prevede la natura sussidiaria della fattispecie, configurabile quando non costituisca più grave reato.

Massime relative all'art. 351 Codice Penale

Cass. pen. n. 21985/2023

Integra il reato di peculato la condotta del pubblico ufficiale che, avendo per ragioni del suo ufficio la disponibilità delle armi comuni da sparo versate dai privati a fini di distruzione, se ne appropria, e non invece quello di violazione di pubblica custodia ex art. 351 cod. pen., non essendo configurabile un rapporto di custodia - che postula la temporaneità dell'affidamento - rispetto a beni definitivamente dismessi dai precedenti titolari.

Cass. pen. n. 4478/2016

Agli effetti della specifica tutela penale offerta dall'art 351 cod. pen. (violazione della pubblica custodia di cose) l'espressione "cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio" va intesa con riferimento all'interesse dell'amministrazione all'inviolabilità delle cose ufficialmente custodite. La particolarità della custodia non si riferisce quindi al luogo, alla forma, o tanto meno al modo più o meno diligente con cui essa viene esercitata, bensì alla natura della cosa ed alla sua destinazione, onde il reato sussiste anche se in pratica la custodia sia inadeguata o negligente o del tutto trascurata. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui la Corte di merito aveva qualificato come soggetti a particolare custodia alcuni fogli contenenti le domande prescelte per una successiva prova concorsuale).

Cass. pen. n. 2278/2013

Integra il delitto di violazione della pubblica custodia di cose, e non quello di peculato, la condotta del funzionario della Motorizzazione civile che, avendo la custodia di una carta di circolazione ritirata dalla P.G. per omesso aggiornamento del trasferimento di proprietà di un'autovettura, la consegni al nuovo proprietario del veicolo affinché provveda alla regolarizzazione delle annotazioni sul documento presso altro servizio del medesimo ufficio.

Cass. pen. n. 4699/2010

Non commette il delitto di violazione di pubblica custodia di cose, non integrando tale condotta gli estremi di quella di sottrazione della cosa custodita, il giornalista che momentaneamente asporti un fascicolo processuale dall'armadio in cui era custodito, trasportandolo all'esterno del palazzo di giustizia per poi ricollocarlo al suo posto immediatamente dopo aver documentato fotograficamente l'azione al fine di dimostrare i disservizi della giustizia.

Cass. pen. n. 30024/2002

Non integra il reato di cui all'art. 351 c.p. (violazione della pubblica custodia di cose) la condotta di chi, introdottosi arbitrariamente nel sistema informatico di un pubblico ufficio (il che rende, peraltro, configurabile il diverso ed autonomo reato di cui all'art. 615 ter c.p.), ne tragga la copia cartacea di un atto ivi contenuto e quindi la distrugga, non comportando una tale condotta il risultato che il legittimo detentore venga spossessato né dell'atto né della stessa copia, atteso che quest'ultima, nell'ipotesi data, non era preesistente alla soppressione ma costituiva soltanto una riproduzione, effettuata proprio mediante la stampa abusiva e teoricamente ripetibile all'infinito, del documento informatico, rimasto intatto.

Cass. pen. n. 10733/1999

Sussiste il reato di violazione della pubblica custodia di cose (art. 351 c.p.) e non quello di peculato (art. 314 c.p.) qualora vi sia contestualità cronologica tra appropriazione (solo temporanea) e sottrazione o deterioramento o distruzione di alcuni atti o documenti della pubblica amministrazione — nella disponibilità, per ragioni d'ufficio, del pubblico ufficiale — e qualora l'azione posta in essere da costui sia stata ispirata dal solo scopo di violare la pubblica custodia dei detti atti o documenti, per conoscerne il contenuto che doveva, invece, rimanere segreto. In tal caso, infatti, l'appropriazione temporanea deve essere considerata come un antefatto non punibile, destinato ad essere assorbito nella più complessa condotta unitaria, finalisticamente individuata dallo scopo unico, che animava ab initio la volontà e la coscienza dell'agente inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 351 c.p. Ne consegue che, nella specie, la sottrazione, in quanto strumentale alla violazione della custodia ufficiale degli atti, rientra espressamente nella previsione dell'art. 351 c.p.

Cass. pen. n. 4819/1993

Ai fini della sussistenza del reato di violazione della pubblica custodia di cose (art. 351 c.p.), la qualificazione di cosa «particolarmente custodita» concerne, per l'identità della ratio legis, tutte le categorie di beni menzionate nella predetta norma (corpo di reato, atti, documenti ovvero altra cosa mobile). La qualificazione di «cosa particolarmente custodita» può riguardare, quindi, una copia o un atto originale, in uno o più esemplari e spetta — considerata l'autonoma funzione ad esso pertinente rispetto ad ogni altra comune copia documentale — all'esemplare dei rilievi della Corte dei conti che deve essere conservato nell'apposito registro dei rilievi presso l'ufficio provinciale del Tesoro. Il mancato inserimento in tale registro di uno dei tre esemplari del rilievo della Corte dei conti ovvero la successiva eliminazione di esso integrano, pertanto, il reato di cui all'art. 351 c.p., indipendentemente dalla sussistenza degli altri due esemplari e dalla reperibilità dei medesimi presso la Corte dei conti o nei fascicoli in cui sono riposti, sempreché detti comportamenti siano posti in essere volontariamente e con la coscienza della sottrazione del documento alla funzione per cui deve essere conservato (dolo generico).

Cass. pen. n. 2001/1993

In tema di violazione della pubblica custodia di cose non è richiesto, per la costituzione della custodia, l'uso di formule particolari o di determinate procedure, bensì che l'apprensione della cosa da parte del pubblico ufficiale sia avvenuta in virtù dei pubblici poteri ad esso demandati. Ne consegue che il reato sussiste anche se non sia stato ancora redatto verbale di sequestro, purché le cose siano state poste alla diretta ed esclusiva disposizione del pubblico ufficiale, anche se la relativa custodia sia inadeguata o negligente. (Nella specie, militari della guardia di finanza avevano acquisito, nel corso di un'ispezione presso un'azienda, materiale ritenuto utile ai fini di indagini e l'avevano sistemato in scatoloni, poi collocati nel bagagliaio dell'autovettura di un socio dell'impresa ispezionata, invitandolo a seguirli. Quest'ultimo, invece, si era allontanato velocemente, disattendendo l'ordine ricevuto).

Cass. pen. n. 10414/1990

In tema di violazione della pubblica custodia di cose, non si richiede per la costituzione della custodia l'uso di formule particolari o di determinate procedure, bensì che l'apprensione della cosa da parte della pubblica amministrazione sia avvenuta in virtù dei pubblici poteri ad essa demandati. Il reato sussiste anche se non sia stato redatto ancora verbale di sequestro, purché le cose siano state poste alla diretta ed esclusiva disposizione del pubblico ufficiale.

Cass. pen. n. 8408/1990

Commette il reato di peculato, di cui all'art. 314 c.p., e non quello di violazione della pubblica custodia di cose, di cui all'art. 351 c.p., il pubblico ufficiale che si appropri di armi destinate alla rottamazione a lui consegnate per ragione del suo ufficio. Infatti, la norma di cui all'art. 351 citato è inapplicabile innanzitutto perché, ricevendo le armi, la pubblica amministrazione acquista la loro proprietà, per cui la sua posizione non è quella di un soggetto obbligato soltanto alla custodia di beni altrui; in secondo luogo perché l'art. 351 c.p. è assunto dal legislatore sotto il capo dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione, incompatibile con la qualifica di pubblico ufficiale rivestita dall'imputato.

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