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Articolo 287 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/02/2024]

Usurpazione di potere politico o di comando militare

Dispositivo dell'art. 287 Codice Penale

Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni(1).

Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra [310], il colpevole è punito con l'ergastolo [313] ed è punito con l'ergastolo [la morte] se il fatto ha compromesso l'esito delle operazioni militari(2).

Note

(1) Si tratta di una norma speciale rispetto al delitto di usurpazione pubbliche (347), da cui si differenzia in quanto l'usurpazione riguarda un potere politico o un comando militare. All'usurpazione da intendersi come l'assumere un potere che per legge non spetta , è poi equiparata l'arbitraria ritenzione, che si verifica quando una persona, legittimamente rivestita di un potere, persiste nell'esercitarlo, dopo che è cessato per una qualsiasi causa senza però essere stato nuovamente autorizzato.
(2) La pena prevista in origine era quella capitale, poi sostituita dall'ergastolo stante la sua abrogazione dall'ordinamento penale italiano (v 17).

Ratio Legis

La ratio della disposizione è da rinvenirsi nella necessaria legittimazione dell'esercizio di funzioni politiche o militari.

Spiegazione dell'art. 287 Codice Penale

La norma punisce sia l'usurpazione, intesa come l'appropriarsi di un potere politico che per legge non spetta, sia la ritenzione del medesimo potere politico, quando il soggetto persiste nell'esercizio di un potere che per legge non gli spetta più.

La stessa pena è prevista per chi assuma indebitamente un alto comando militare.

Al terzo comma si prevede inoltre la pena dell'ergastolo qualora il fatto sia stato commesso in tempo di guerra, o se abbia compromesso l'esito delle operazioni militari.
Viene richiesto il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di usurpare un potere politico o militare, o nel persistere nell'esercizio nonostante la consapevolezza del termine dell'investitura.

Il bene giuridico tutelato è la legittimità dell'esercizio di determinate funzioni politiche o militari.

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