E' possibile dire che la verità che emerge dal processo è la tesi del P.M., non falsificata dalla critica opposta dalla difesa? Oppure la verità affermata in sentenza è la trasposizione della tesi difensiva avverso la quale la prospettazione accusatoria nulla ha potuto? O quanto contenuto nella sentenza corrisponde a quanto storicamente accaduto?
In questa opera gli autori cercano di fornire alcuni spunti di riflessione sul ruolo che il difensore ha in... (continua)
L'opera contiene un catalogo completo delle eccezioni e delle altre questioni procedurali che possono essere proposte nella fase degli atti preliminari al dibattimento. In particolare, vengono analiticamente trattate le eccezioni di inammissibilità, nullità e inutilizzabilità di atti. Per ciascun istituto preso in considerazione, sono state richiamate le norme che lo regolano e illustrate le modalità di formulazione delle relative questioni o eccezioni, con il... (continua)
Origini dell'istituto - La fase degli atti preliminari al dibattimento nel giudizio di primo grado - Il proscioglimento nella fase degli atti preliminari al dibattimento di primo grado - Il proscioglimento predibattimentale e le impugnazioni (L'impugnazione della sentenza predibattimentale - La problematica del proscioglimento nel predibattimento d'appello, di cassazione e di rinvio) - Conclusione - Appendice bibliografica.
(continua)Il presente studio osserva un problema cruciale del processo penale: come preparare un dibattimento in contraddittorio che si ispiri all'idea del giusto processo. Dunque, non la fase degli atti preliminari al dibattimento in senso descrittivo o organizzativo, bensì come punta di iceberg di una più ampia attività preparatoria svolta anche in altre fasi. Spesso vengono trascurati alcuni aspetti essenziali della realtà processuale, riconosciuti invece dall'art. 111... (continua)
1. Gli entie le associazioniintervenuti nel processo a norma dell'articolo 93 possono chiedere al presidente di rivolgere domande ai testimoni, ai periti [220 ss.], ai consulenti tecnici [225, 233, 359, 360] e alle parti private che si sono sottoposte a esame. Possono altresì chiedere al giudice l'ammissione di nuovi mezzi di prova utili all'accertamento dei fatti (1).
(1) Come si è avuto modo di ricordare più volte, ad agire nel dibattimento penale sono le parti (pubblica o private), cui l'art. 190 attribuisce anche il diritto alle prove. La legge, tuttavia, ha introdotto una rilevante eccezione a tale principio, consentendo agli enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato (es.: «Italia Nostra» per i reati di inquinamento) di sollecitare il presidente a rivolgere domande ai vari soggetti intervenuti nel dibattimento. Va sottolineato come la norma non accenni alla persona offesa (che pure ha reso possibile l'intervento prestando il suo consenso ex art. 92): deve ritenersi che alla stessa non competa analoga facoltà.
Mentre per le domande la richiesta è rivolta al presidente, per quanto attiene all'ammissione di nuovi mezzi di prova la richiesta è indirizzata al giudice (quindi, al collegio).