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Articolo 364 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Nomina e assistenza del difensore

Dispositivo dell'art. 364 Codice di procedura penale

1. Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio [64, 65, 375, 388], ovvero a ispezione [244], a individuazione di persone(1) o confronto [211] cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi a norma dell'articolo 375.

2. La persona sottoposta alle indagini priva del difensore [96] è altresì avvisata che è assistita da un difensore di ufficio [97], ma che può nominarne uno di fiducia.

3. Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato è dato avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento degli atti indicati nel comma 1 e delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona sottoposta alle indagini.

4. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti indicati nei commi 1 e 3, fermo quanto previsto dall'articolo 245(2).

5. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero può procedere a interrogatorio, a ispezione, a individuazione di persone(1) o a confronto anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente. L'avviso può essere omesso quando il pubblico ministero procede a ispezione e vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del difensore d'intervenire.

6. Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il pubblico ministero deve specificamente indicare, a pena di nullità [177-186], i motivi della deroga e le modalità dell'avviso.

7. È vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di approvazione o disapprovazione. Quando assiste al compimento degli atti, il difensore può presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale [136].

Note

(1) Parole aggiunte dal D. Lgs. 15 settembre 2016, n. 184.
(2) Gli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari, ai quali i difensori hanno diritto di assistere, sono raccolti in fascicolo separato; sulla copertina del fascicolo è segnata la data del deposito nella segreteria del pubblico ministero. Scaduto il termine fissato dalla legge, gli atti sono riuniti a quelli non depositati ai sensi dell'art. 118 disp. att. del presente codice.

Ratio Legis

La norma in esame si giustifica alla luce dell'esigenza di garantire il rispetto e la tutela del diritto di difesa anche nella fase investigativa condotta dal P.M.

Spiegazione dell'art. 364 Codice di procedura penale

La norma in oggetto offre una serie di garanzie difensive alla persona sottoposta alle indagini, operando un bilanciamento tra esigenze investigative ed il diritto ad usufruire della necessaria assistenza difensiva tecnica.

Così, quando il pubblico ministero deve procedere ad interrogatorio, ad ispezione, all'individuazione di persone o al confronto cui deve partecipare l'indagato, lo invita a presentarsi ai sensi dell'art. 375.

Se privo del difensore, l'indagato deve essere assistito da un difensore d'ufficio, salva sempre la facoltà di nominarne uno di fiducia.

Per tutti gli atti di cui sopra, nonché nella ipotesi in cui il pubblico ministero debba procedere ad ispezioni nei confronti di altre persone, egli deve avvisare il difensore almeno ventiquattro ore prima del compimento dell'atto, tranne nei casi in cui vi sia assoluta urgenza, quando vi sia fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare il buon esito delle operazioni. In tali ipotesi, il p.m. può procedere anche prima del termine fissato, dandone tempestivo avviso al difensore.

Qualora proceda ad ispezione e vi sia pericolo che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano venire alterati il legislatore ha stabilito una ulteriore deroga, prevedendo che il p.m. possa addirittura omettere l'avviso, specificando a pena di nullità i motivi della deroga e le modalità dell'avviso
Ad ogni modo, in tutti i casi enucleati, il difensore ha sempre la facoltà di intervenire, a prescindere dalla sussistenza o meno dell'avviso.

Al fine di non comprometter l'esito delle operazioni, l'ultimo comma stabilisce il divieto di fare segni di approvazione o disapprovazione, in modo da suggerire le risposte o comunque deviare il buon andamento dell'assunzione dei mezzi di prova.

Il difensore può presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve, di cui deve essere fatta menzione nel verbale.

Massime relative all'art. 364 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 42533/2008

In tema di tutela penale dall'inquinamento atmosferico, il prelievo dei campioni è caratterizzato dalla discrezionalità tecnica nella scelta del metodo, ha natura amministrativa ed è regolato dalla disciplina generale dettata in materia dall'art. 223 disp. att. cod. proc. pen.. (Rigetta, Trib.Trani s.d. Molfetta, 11 Marzo 2008).

Cass. pen. n. 13523/2008

In sede di interrogatorio dinanzi al P.M., l'assenza del difensore, ritualmente e tempestivamente avvisato, non ne determina di per sé la nullità per difetto di assistenza all'indagato, essendo tale sanzione espressamente comminata con riferimento alle ipotesi in cui la presenza del difensore è obbligatoria. (Annulla in parte senza rinvio, App. Firenze, 29 Gennaio 2008).

Cass. pen. n. 44538/2008

La violazione dell'obbligo, da parte della polizia giudiziaria, di avvisare l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel corso di un sequestro integra una nullità a regime intermedio che può essere fatta valere anche in sede di riesame.

Cass. pen. n. 35736/2007

In tema di controllo del superamento dei valori limite di emissione in atmosfera, poiché la procedura relativa al prelievo e alle analisi dei campioni attiene alla fase amministrativa, precedente a quella delle indagini preliminari, e per la quale non è richiesta l'osservanza delle norme del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati e degli imputati, gli eventuali vizi afferenti la stessa non sono causa di nullità delle analisi stesse, potendo unicamente essere fatti valere mediante tempestiva richiesta di revisione nel corso del processo. (Rigetta, Trib. Pesaro, 8 Giugno 2006).

Cass. pen. n. 27736/2007

In tema di guida in stato di ebbrezza, il mancato avvertimento, in relazione alla effettuazione dell'"alcooltest", della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, dà luogo ad una nullità di ordine generale, ma non assoluta che, ai sensi dell'art.182, comma 2, c.p.p., deve essere eccepita prima del compimento dell'atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo.

Cass. pen. n. 7255/2006

L'assenza del difensore, ritualmente e tempestivamente avvisato, non impone la sospensione dell'interrogatorio dinanzi al P.M., nè la nomina di un difensore d'ufficio per l'espletamento di tale atto in quanto, ai sensi dell'art. 364 c.p.p., la presenza del difensore, pur costituendo un diritto per l'indagato, non è tuttavia obbligatoria.

Cass. pen. n. 8112/2003

Non è necessario il previo inoltro dell'informazione di garanzia ai fini del compimento degli atti diretti alla ricerca della prova per i quali non sia previsto l'avviso del difensore (c.d. atti «a sorpresa»: perquisizione, sequestro ed ispezione ex art. 364, comma 5, c.p.p.), né il pubblico ministero ha l'obbligo, ove l'indagato sia presente, di provvedere all'informazione contestualmente all'esecuzione degli atti medesimi, contemplando la legge in tali ipotesi una serie di adempimenti (notifica del decreto motivato, invito a nominare un difensore di fiducia, ovvero in mancanza, designazione di un difensore d'ufficio) di questa totalmente assorbenti e, nel concreto, sostitutivi; ove tuttavia la persona sottoposta alle indagini non abbia assistito all'atto, una volta che questo sia compiuto viene ad esaurirsi l'esigenza preclusiva connessa alla «sorpresa», con la conseguenza che riemerge l'obbligo del pubblico ministero del tempestivo inoltro dell'informazione predetta, anche al fine di assicurare all'interessato la pienezza delle facoltà difensive riconducibili al deposito degli atti previsto dall'art. 366 c.p.p. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che nei casi indicati, non sussistendo alcun obbligo di comunicazione preventiva, nessuna conseguenza per il mancato inoltro dell'informazione di garanzia si produce su un atto già compiuto, la cui validità resta legata soltanto al rispetto delle condizioni specifiche ad esso relative).

Cass. pen. n. 40970/2002

In tema di sequestro preventivo, non è previsto da alcuna disposizione di legge l'obbligo del previo avviso al difensore di fiducia dell'indagato della esecuzione del sequestro, né sussiste l'obbligo per la polizia giudiziaria di avvisare l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, posto che le norme di cui agli artt. 356 e 364 c.p.p. e 114 att. c.p.p., che prevedono tale avviso in tema di sequestro probatorio, non trovano applicazione nell'ipotesi di sequestro preventivo.

Cass. pen. n. 839/1999

In tema di convalida del fermo o dell'arresto, al giudice per le indagini preliminari non è imposto alcun termine specifico per avvisare il difensore di fiducia della fissazione della relativa udienza, prevedendo, solo, l'art. 390, comma secondo, c.p.p. che l'avviso deve essere dato «senza ritardo». Deve, quindi, escludersi che il termine di ventiquattro ore per detto avviso al difensore di cui all'art. 364 c.p.p. sia compatibile con il procedimento di convalida, caratterizzato dalla necessità di espletare i relativi adempimenti in tempi brevi, a pena di perdita di efficacia dell'arresto o del fermo, e deve affermarsi la piena legittimità dell'interrogatorio (e, conseguentemente, la piena efficacia della disposta misura cautelare della custodia in carcere) reso alla presenza di difensore di ufficio appositamente nominato, in caso di mancato reperimento del difensore di fiducia.

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