L'autore affronta lo scottante tema della cognizione e competenza del giudice nel processo penale, partendo necessariamente dal principio di autosufficienza giurisdizionale e dalle questioni pregiudiziali. Ampio spazio viene poi dato alla nozione di competenza sia nei suoi aspetti più generali, sia nelle sue specifiche: per materia, per territorio ed, infine, per connessione. La trattazione prosegue logicamente trattando il tema della riunione e separazione dei processi, per... (continua)
1. Se la competenzanon può essere determinata a norma dell'articolo 8 (1), è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azioneo dell'omissione (2).
2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimorao del domicilio dell'imputato.
3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registroprevisto dall'articolo 335.
(1) Ai fini della competenza territoriale, il luogo di consumazione del reato, rilevante ex art. 8, deve essere stabilito in base ad elementi oggettivi desumibili dalle emergenze processuali, non potendosi attribuire valore decisivo alle dichiarazioni dell'indagato/ imputato, qualora non si rinvengano sicuri elementi di riscontro.
(2) In tema di competenza per territorio, l'art. 9 1, nell'indicare quale elemento di individuazione parte dell'azione o dell'omissione, si riferisce, esclusivamente, alla parte di condotta che si presenta essenziale per l'integrazione della fattispecie di reato; ogni altra materialità potrà assumere valore ai fini probatori, ma non allo scopo di determinare la competenza.
Il ricorso ai criteri suppletivi indicati nell'articolo in commento è consentito soltanto ove non sia possibile la determinazione della competenza territoriale alla stregua dell'art. 8. In particolare, le regole stabilite nei tre commi dell'art. 9 trovano applicazione in via sussidiaria: ove rimanga ignoto il luogo in cui l'azione si è, sia pure parzialmente, verificata, acquisterà rilievo l'ubicazione territoriale dell'imputato, o, in mancanza, del P.M. che per primo abbia iscritto la notizia di reato (forum praeventionis).