Dopo la prima edizione di quest'opera, pubblicata nel gennaio del 2000, tre eventi significativi sono intervenuti, interessando la natura dell'arbitrato e i suoi rapporti con la giurisdizione statale e, in particolare, la natura e gli effetti del lodo pronunciato dagli arbitri. I primi due eventi hanno coinvolto la giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale. Il terzo evento è costituito dalla riforma di cui alla legge 14 maggio 2005, n. 80 e al decreto... (continua)
Il libro è il frutto di una ricerca congiunta della Camera arbitrale di Milano e dell'Istituto di diritto dell'Università Carlo Cattaneo-LIUC di Castellanza. I due enti - uno operativo, la Camera arbitrale, l'altro di ricerca, l'istituto dell'Università di Castellanza - hanno redatto delle Linee Guida per la pubblicazione in forma anonima dei lodi arbitrali che possano - concretamente ma secondo parametri scientifici - aiutare gli studiosi e i pratici alle prese con... (continua)
Sommario
Premessa alla prima edizione. – Premessa alla nona edizione. – Parte I: Il processo di esecuzione forzata. – I. Il processo di esecuzione nei suoi aspetti generali. – II. Gli atti preparatori del processo di esecuzione forzata. – III. L’espropriazione. – Sez. I: L’espropriazione forzata in generale. – Sez. II: L’espropriazione mobiliare presso il debitore. – Sez. III: L’espropriazione... (continua)
Il Formulario commentato dell'Arbitrato attraverso i due supporti integrati, volume cartaceo e banca dati su CD-rom, offre una disamina completa di tutti i profili e gli aspetti pratici della disciplina, trattando anche la normativa sui lodi stranieri, l'arbitrato nelle controversie di lavoro, come modificato dalla legge 183/2010 (collegato lavoro), nonché in materia di contratti pubblici e in ambito societario.
L'opera presenta una vasta raccolta di oltre 100 modelli di atti... (continua)
Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale ed è quindi redatto per iscritto (1) (2).
Esso deve contenere (3) (4):
1) l'indicazione delle parti;
2) l'indicazione dell'atto di compromesso [806] o della clausola compromissoria [808] e dei quesiti relativi;
3) l'esposizione sommaria dei motivi [829 n. 5] (5);
4) il dispositivo[829 n. 5];
5) l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo o del modo in cui è stato deliberato (6);
6) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta; la sottoscrizione può avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione ed anche all'estero; se gli arbitri sono più di uno, le varie sottoscrizioni, senza necessità di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi.
Tuttavia è valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purché si dia atto che esso è stato deliberato in conferenza personale di tutti, con l'espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo (7).
Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione (8) (9).
(1) La presenza di tutti gli arbitri al momento deliberativo è considerato requisito essenziale ed indefettibile per la validità della pronuncia. Pur ammettendosi che gli arbitri operino in modo separato per quanto attiene alla redazione della sola motivazione o alla formazione scritta ed alla sottoscrizione del lodo, non si ammettono, invece, votazioni separate o comunque rese fuori dal collegio arbitrale. Si considera, però, valida la discussione intervenuta in più fasi successive.
Nel caso in cui ritenga che sia stata omessa la conferenza in esame, la parte deve provvedere ad impugnare ex art. 827 e ss.
(2) È richiesta per il lodo la forma scritta ad substantiam anche se si ammette la redazione da parte di un segretario del collegio arbitrale, se nominato.
(3) I requisiti del lodo in esame valgono anche se il lodo è pronunciato secondo equità.
(4) È opportuno rilevare che mentre i requisiti indicati dal n. 3 al 6 sono sicuramente essenziali dal momento che la loro mancanza è sanzionata con la nullità ex art. 829 n. 5, niente si dispone in merito agli elementi sub nn. 1 e 2.
Si è rilevato, tuttavia, che se non fosse possibile dal contenuto del lodo individuare le parti e la sussistenza o il contenuto dell'accordo compromissorio, il lodo stesso sarebbe addirittura inesistente.
(5) La sola contraddittorietà della motivazione non comporta nullità del lodo, salvo che si tratti di una contraddittorietà così grave da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendum.
(6) Numero così modificato dall'art. 16, l. 5-1-1994, n. 25, in vigore dal 17-4-1994.
La novella del 1994 ha così coordinato la norma in esame con la disposizione [v. 810] che consacra la sede dell'arbitrato come punto di riferimento per la soluzione delle questioni inerenti alla competenza. Va, quindi, osservato che l'indicazione della sede dell'arbitrato è ora rilevante ai fini dell'individuazione del tribunale territorialmente competente per l'omologazione [v. 825 2] e della Corte d'Appello territorialmente competente per l'impugnazione del lodo [v. 828 1].
(7) Cfr. art. 65, r.d.l. 27-11-1933, n. 1578.
(8) Comma aggiunto dalla l. 9-2-1983, n. 28.
(9) Si tratta del punto centrale della riforma dell'83 con l. n. 28, in quanto non è più previsto l'obbligo di deposito del lodo da parte degli arbitri nel termine perentorio di 5 giorni dalla sua emanazione. Tale deposito è ormai facoltativo avendo il lodo efficacia di sentenza dalla data della sua ultima sottoscrizione.
Nel sistema originario del codice, il decreto dell'autorità giudiziaria (in precedenza pretore [v. 8 nota (1)]), ora tribunale per effetto della riforma del giudice unico [v. 825] era necessario per l'esistenza stessa del lodo.
Con la riforma del 1983, si è attribuito al decreto la funzione di conferire al lodo efficacia di sentenza.
Infine, la l. 25/1994 ha reso facoltativo il deposito ed ha soppresso il comma 5 dell'art. 825 senza, però, riuscire a sopire il dibattito sulla natura e sugli effetti del lodo non depositato.
Infatti, alcuni continuano a ritenere che il lodo resti un atto di autonomia negoziale e che il decreto vada inquadrato tra gli accertamenti con funzione esecutiva; altri invece sostengono che l'immediata impugnabilità del lodo (indipendentemente dal deposito) e la sua incontestabilità, una volta decorso il termine per l'impugnazione, valgono a conferire al lodo non depositato la natura e l'efficacia di un provvedimento giurisdizionale.
Il lavoro, giunto alla quarta edizione, rimane a grandi linee fedele all'impostazione della ricerca originaria, pubblicata per la prima volta nel 1995. Il volume offre agli studenti, agli studiosi e ai pratici dell'istituto dell'arbitrato un ottimo strumento di conoscenza e di aggiornamento e presenta, inoltre, la struttura di un manuale: premesse e presupposti, trattazione, istruttoria, conclusione, impugnazioni, illustrazione delle norme e frequenti incursioni nella pratica. Il volume... (continua)
Il libro tratta in modo approfondito l’istituto dell’arbitrato sia sotto il profilo del diritto sostanziale che del diritto procedurale: arbitrato interno, estero e internazionale, riservando attenzione anche alla problematica relativa alla legge procedurale applicabile agli arbitrati interni di sottotipo internazionale, agli arbitrati realmente internazionali e alla problematica relativa al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni arbitrali straniere e... (continua)
Nella collana Breviaria Iuris mancava un commentario a 360° sull'arbitrato; è un unicum nel panorama editoriale per la ricognizione attualissima e completa delle casistiche di arbitrato internazionale, che pareva impossibile da realizzare tanto complessa e difficile è la raccolta delle fonti normative, dottrinali e del "sentencing", e che invece è stata possibile grazie all'esperienza professionale degli autori. Indispensabile per gli studi legali che volessero... (continua)