Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione (1), deve indicare l'oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire [disp. att. 85, 86, 155] (2).
(1) Si tenga presente che tra le ipotesi di cauzione non figura più quella per le spese prevista dall'art. 98, dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale.
(2) Le ipotesi di imponibilità della cauzione sono tassativamente previste dalla legge (ad es. nell'eccezione di compensazione ex art. 35, nell'esecuzione forzata ex art. 492, nella vendita con incanto ex art. 580 etc.), mentre è rimesso alla discrezione del giudice la fissazione del termine (è discusso se perentorio o ordinatorio) per prestarla, della relativa modalità e dell'oggetto, che può consistere anche in beni diversi dal danaro. In particolare può consistere anche solo in garanzie reali o personali.