Il volume raccoglie gli atti dell’incontro di studio «Sull’unità della giurisdizione», in ricordo di Franco Cipriani. L’iniziativa ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla «strumentalità dell’azione» all’effettiva realizzazione e tutela delle situazioni soggettive di natura sostanziale, che non può non investire l’assetto della giurisdizione affinché sia pienamente funzionale a tale... (continua)
Il volume illustra i principi che regolano il riparto di giurisdizione ed affronta numerose fattispecie con utile taglio trasversale e multidisciplinare. In ogni capitolo è tracciato un quadro dell'evoluzione normativa, dottrinale e giurisprudenziale, con l'indicazione degli orientamenti consolidati e prevalenti. Le singole problematiche sono, infatti, analizzate, talvolta anche con taglio critico, sia nei profili sostanziali che in quelli processuali, dando notevole risalto... (continua)
INT'L LIS è il periodico dedicato al diritto processuale internazionale e all'arbitrato internazionale. Obiettivo della rivista è fornire un'informazione puntuale e approfondita nella materia del contenzioso processuale transnazionale.
(continua)Un'opera dal taglio unico e moderno che va oltre il tradizionale Commentario per sistematicità di esposizione e completezza di contenuto. La trattazione di ogni articolo si apre con una breve descrizione degli istituti coinvolti per poi delineare in maniera concisa ed efficace l'importanza operativa della norma e delle relative fonti, le questioni principali e le sue applicazioni, anche alla luce delle pronunce giurisprudenziali più significative. Segue il Commento di... (continua)
[La giurisdizione italiana non è esclusa dalla pendenza davanti a un giudice straniero della medesima causa o di altra con questa connessa](1)(2).
(1) Questo articolo è stato abrogato dall'art.73 della L. 31-5-1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), con decorrenza a partire dal 1-9-1995. Sul punto è bene richiamare quanto disposto dall'art.7 della L.218/1995, il quale prevede che "Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l'ordinamento italiano, sospende il giudizio. Se il giudice straniero declina la propria giurisdizione o se il provvedimento straniero non è riconosciuto nell'ordinamento italiano, il giudizio in Italia prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte interessata. La pendenza della causa innanzi al giudice straniero si determina secondo la legge dello Stato in cui il processo si svolge. Nel caso di pregiudizialità di una causa straniera, il giudice italiano può sospendere il processo se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l'ordinamento italiano".
(2) L'abrogato art. 3 sanciva l'irrilevanza della cd. litispendenza internazionale che si verifica ogni qual volta in cui sia proposta domanda dinanzi al giudice italiano (dotato di giurisdizione) e sia stata già instaurata una controversia avente lo stesso oggetto e le stesse parti innanzi ad un giudice straniero. L'articolo in esame rendeva, così, possibile lo svolgimento contestuale di due o più processi uguali con il rischio di avere due giudicati contrastanti. Con la riforma del '95, il legislatore ha attribuito piena rilevanza alla litispendenza internazionale disponendo che qualora sia sollevata innanzi ad un giudice italiano la pendenza di una causa identica dinanzi ad un giudice straniero, il giudice italiano ha l'obbligo di sospendere il giudizio quando ritenga che la pronuncia straniera possa produrre effetto per l'ordinamento italiano. Diversamente, se il giudice straniero declina la sua giurisdizione oppure il provvedimento non viene riconosciuto in Italia, la causa prosegue davanti al giudice italiano, previa riassunzione a cura della parte interessata. Se, invece, sussiste un nesso di pregiudizialità fra la causa straniera e quella italiana, il giudice italiano sospende il processo solamente nel caso in cui ritiene che il provvedimento straniero possa avere efficacia nel nostro ordinamento (art. 7, l. 218/1995).
Fino a ieri i rapporti fra giudice ordinario, giudice amministrativo, giudice contabile e altre giurisdizioni (in essa inclusa quella per le controversie sportive) erano basati su due cardini: da un lato, l'individuazione del giudice era basata sulla differenza ontologica (diritto-interesse; attività svolta nell'ambito di un ente pubblico o privato; diritto-interesse irrilevante per il diritto) delle situazioni giuridiche dedotte nel giudizio e, dall'altro lato, vi era un'assoluta... (continua)
La translatio iudicii per difetto di giurisdizione è l'importante novità introdotta dalla riforma del processo civile del 2009 sicché oggi lo sbaglio compiuto dall'attore nella scelta del giudice fornito di giurisdizione può essere rimediata e non rivelarsi un pregiudizio irreparabile.Il volume analizza sia la translatio iudicii per incompetenza, già disciplinata dal codice di procedura civile sia la translatio iudicii per difetto di giurisdizione e... (continua)
Sommario
LIMITI DELLA GIURISDIZIONE NELLE CONTROVERSIE TRANSNAZIONALI: Introduzione (di R. Martino) - Rinvio alla competenza territoriale e fori esorbitanti (di R. Martino) - Compatibilità del sistema europeo di giurisdizione con la dottrina del Forum non conveniens (di R. Martino) - LIMITI INTERNI DELLA GIURISDIZIONE: Introduzione (di A. Panzarola) - Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nella giurisprudenza (di A. Panzarola) -... (continua)