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Articolo 218 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Vendita dei diritti sulle opere dell'ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi

Dispositivo dell'art. 218 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.

Spiegazione dell'art. 218 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Questa norma stabilisce che il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, dei diritti derivanti dalle invenzioni industriali, dei marchi e delle banche dati deve essere effettuato conformemente alle leggi speciali che regolano ciascuno di questi settori. In altre parole, per cedere o trasferire questi diritti, è necessario seguire le disposizioni e le procedure stabilite specificamente dalle leggi che riguardano i diritti d'autore, le invenzioni industriali, i marchi e la protezione delle banche dati (rientranti nel settore del diritto della proprietà intellettuale).

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