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Articolo 190 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Trattamento NASpI

Dispositivo dell'art. 190 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 189 costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015.

Spiegazione dell'art. 190 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Nel caso in cui, nell'ambito della liquidazione giudiziale, il curatore decida di recedere dal contratto di lavoro subordinato (alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 189), la norma riconosce al lavoratore il diritto a percepire l'indennità mensile di disoccupazione (c.d. NASpI).

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