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Articolo 1281 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Leggi speciali

Dispositivo dell'art. 1281 Codice Civile

Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali(1).

Sono salve le disposizioni particolari concernenti i pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.

Note

(1) Cioè dalle leggi valutarie. Queste, in passato, hanno limitato la possibilità di pagare in valuta estera, ciò che veniva ritenuto legittimo dalla giurisprudenza in quanto non incideva sull'oggetto del contratto ma sulle modalità di adempimento. Tali limiti sono venuti meno per l'emanazione di un d.m. del 27 aprile 1990.

Ratio Legis

Le disposizioni speciali prevalgono proprio a causa della loro specialità.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1281 Codice Civile

Cass. civ. n. 10558/2002

Le norme valutarie che vietano i pagamenti in moneta estera, al di fuori dei casi espressamente e tassativamente previsti, non determinano l'invalidità grave; dell'obbligazione pattuita in moneta estera, ma incidono sulle modalità di adempimento dell'obbligazione medesima, nel senso che questa deve essere regolata in valuta italiana, ragguagliata al cambio di quella estera al giorno della scadenza del debito, attraverso l'ufficio italiano dei cambi.

Cass. civ. n. 2893/1991

L'applicabilità del principio nominalistico stabilito dall'art. 1277, primo comma, c.c. (secondo cui i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale) ad una componente (espressa in moneta estera) della base di calcolo dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto non può ritenersi esclusa dal disposto del primo comma dell'art. 1281 dello stesso codice (il quale stabilisce che le norme precedenti — compresa, quindi, quella di cui al citato art. 1277, primo comma — si osservano in quanto non contrastano con i principi derivanti da leggi speciali), non avendo la disciplina dei detti istituti (artt. 2120 e 2121 c.c. e L. n. 297 del 1982) carattere speciale.

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