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Sezione II - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Della locazione di fondi urbani

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
696 Per la locazione dei fondi urbani, dopo quanto si è rilevato in coordinamento con altre disposizioni, non rimane che da segnalare la disposizione dell'art. 1613 del c.c. relativa alla facoltà di recesso accordata ai conduttori che rivestano la qualità di funzionari e impiegati delle pubbliche amministrazioni, in caso di loro trasferimento di ufficio. La norma è imperativa, perché determinata dall'interesse della pubblica amministrazione. Questa deve poter spostare i suoi organi là dove il bisogno lo richieda, senza impacci e senza aggravare le condizioni del dipendente trasferito, le cui preoccupazioni, derivanti da impegni assunti, si ripercuotono sul suo rendimento. Appunto per ciò la norma non è applicabile quando il trasferimento sia disposto su domanda del dipendente. E' ben chiaro che alla domanda di trasferimento non può equipararsi il consenso al trasferimento se l'iniziativa di questo parte dall'amministrazione, la quale, per ragioni legali o di riguardo, si faccia ad interpellare il dipendente ottenendone adesione. Per pubbliche amministrazioni si intendono lo stato e gli enti pubblici suoi ausiliari; e nella denominazione d'impiegati e funzionari si comprendono tutti i dipendenti professionali investiti di pubbliche potestà o incarichi di servizi pubblici.