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Articolo 604 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Fatto commesso all'estero

Dispositivo dell'art. 604 Codice Penale

Le disposizioni di questa sezione nonché quelle previste dagli articoli 609bis, 609ter, 609quater, 609quinquies, 609 octies e 609 undecies si applicano altresì, quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano ovvero in danno di cittadino italiano [4, 7 n. 5], ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi il cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

Ratio Legis

La ratio delle deroghe al principio di territorialità previste in tale disposizione, che quindi comportano un regime di punibilità incondizionata quando il fatto è commesso da o in danno di un cittadino italiano e un sistema misto se colpevole è uno straniero, è ravvisabile nell'esigenza di rafforzare la lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori.

Spiegazione dell'art. 604 Codice Penale

Tale disposizione deroga ai principi regolatori della punibilità dei reati commessi all'estero, i quali sono contenuti agli artt. 7-10, prevedendo quattro diverse ipotesi di reati commessi all'estero: reato commesso all'estero da cittadino italiano, reato commesso all'estero da straniero in danno di cittadino italiano, reato commesso all'estero da straniero in danno di straniero con concorso di cittadino italiano e reato commesso all'estero da straniero a danno di straniero.

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