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Articolo 467 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto

Dispositivo dell'art. 467 Codice Penale

Chiunque contraffà il sigillo dello Stato(1), destinato a essere apposto sugli atti del Governo, ovvero, non essendo concorso [110] nella contraffazione, fa uso di tale sigillo da altri contraffatto, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 103 a euro 2.065(2).

Note

(1) Per sigillo s'intende quello recante la dicitura "Repubblica italiana" e il relativo stemma, usato per la vidimazione di leggi e altri atti del Governo.
(2) Non vi rientrano dunque le condotte di alterazione e soppressione, che invece, secondo una dottrina minoritaria, dovrebbero dirsi implicitamente integranti le condotte in esame, che quindi in tale prospettiva andrebbero considerate in senso ampio.

Ratio Legis

La ratio della disposizione in esame si ravvisa nell'esigenza di tutelare la certezza e l'affidabilità dei contrassegni destinati ad una pubblica autenticazione o certificazione.

Spiegazione dell'art. 467 Codice Penale

Il bene giuridico oggetto di tutela è rappresentato dalla pubblica fede, oggettivamente messa in pericolo da condotte di contraffazione dei sigilli e i generale di strumenti in grado di autenticare, certificare o riconoscere la veridicità di un atto o di un documento e fornirgli in tal modo pubblica fede.

La pubblica fede consente ai privati di riporre fiducia circa la provenienza di un documento e circa la veridicità del contenuto del documento stesso.

La norma in esame punisce la contraffazione del sigillo dello Stato ed il suo uso improprio da parte di chi non concorra nella contraffazione.

Per “atto del governo” deve intendersi non l'attività del Governo in senso stretto, bensì attività di tutte le amministrazione che costituiscono emanazione dello Stato, anche se una ricostruzione più recente ha, per contro, sostenuto che oggetto del reato sia solo l'attività del Governo in senso stretto, inteso come organo posto al vertice del potere esecutivo.

Il reato in oggetto si consuma nel momento e nel luogo in cui lo strumento contraffatto viene creato ad opera del suo autore o di chi per lui, nel caso lo faccia realizzare da terza persona non identificata, senza che occorra, ai fini della perfezione del reato stesso, che di esso venga fatto uso.

L'uso è invece preso in considerazione dalla norma come distinta ipotesi criminosa, soltanto nel caso in cui l'utilizzatore non sia concorso nella condotta di contraffazione.

Massime relative all'art. 467 Codice Penale

Cass. pen. n. 13271/1999

In materia di falsità di sigilli, l'art. 467 c.p. indica come oggetto materiale della contraffazione il sigillo dello Stato «destinato a essere apposto sugli atti del Governo», espressione con la quale si intende il cosiddetto grande sigillo dello Stato, che il Guardasigilli appone con il proprio visto sui documenti contenenti il testo di atti aventi forza di legge, per attestare con il visto il riscontro formale del documento e con l'impronta del sigillo l'acquisizione del documento agli atti ufficiali. La contraffazione del sigillo recante la dicitura «Repubblica Italiana» e il relativo stemma, in uso presso le Amministrazioni dello Stato, integra invece il reato ex art. 468 c.p..

Cass. pen. n. 1977/1997

In tema di contraffazione del sigillo dello Stato, per «atti del Governo», di cui all'art. 467 c.p., deve intendersi esclusivamente l'attività propria del Governo in senso stretto, quale organo posto al vertice del potere esecutivo, e non l'attività, in senso lato, di tutta la serie di amministrazioni che costituiscono l'organizzazione dello Stato e attraverso le quali viene esercitato il complesso delle funzioni pubbliche.

Cass. pen. n. 8082/1991

In tema di contraffazione del sigillo dello Stato, per «atti del Governo», di cui all'art. 467 c.p., deve intendersi non l'attività del Governo in senso stretto, bensì le attività di tutta la serie di amministrazioni che costituiscono emanazione dello Stato.

Cass. pen. n. 3291/1983

Il possesso di un sigillo contraffatto può costituire elemento di prova sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità, sia pure a titolo di concorso, in ordine al delitto di contraffazione di sigillo o di uso di sigillo contraffatto, ove l'imputato non riesca a fornire una prova rigorosa di una diversa ragione del possesso, o la prova non risulti aliunde.

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