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Articolo 389 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Inosservanza di pene accessorie

Dispositivo dell'art. 389 Codice Penale

Chiunque, avendo riportato una condanna, da cui consegue una pena accessoria(1), trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi.

[La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata](2).

Note

(1) Deve trattarsi di una sentenza passata in giudicato.
(2) Tale comma deve considerarsi implicitamente abrogato a seguito dell'abrogazione dell'art. 140, disposta dall'art. 217 disp. att. c.p.p., cui la norma in esame si riferiva proprio all'applicazione provvisoria di pena accessoria.

Ratio Legis

Il legislatore ha qui voluto tutelare l'effettività delle sanzioni penali.

Spiegazione dell'art. 389 Codice Penale

La norma in esame fa parte dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie ed infatti, nello specifico, viene qui tutelato l'interesse al rispetto delle pene accessorie applicate, di qualsiasi tipo, purché siano solo quelle espressamente previste nel codice. Non configura infatti il reato in esame l'inosservanza delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata, non rappresentando tale misura una pena accessoria in senso stretto.

Il secondo comma è stato oggetto di abrogazione implicita, avendo il legislatore abolito le pene accessorie provvisorie.

Massime relative all'art. 389 Codice Penale

Cass. pen. n. 9514/2020

In tema di inosservanza di pene accessorie, il giudice che procede all'accertamento del reato di cui all'art. 389 cod. pen. deve attendere l'esito dell'incidente di esecuzione che sia stato promosso dal condannato al fine di rideterminare la durata della sanzione accessoria dell'incapacità di esercitare uffici direttivi, prevista dall'art. 216, ultimo comma, legge fall., norma dichiarata parzialmente incostituzionale nella parte in cui imponeva l'interdizione in misura fissa. (Corte cost., sent., n. 222 del 2018).

Cass. pen. n. 6540/2004

Non configura il reato di inosservanza di pene accessorie (art. 389 c.p.) l'inosservanza delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata, non essendosi la condotta concretata nella trasgressione agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria.

Cass. pen. n. 44733/2003

In tema di assegni bancari, la nuova disciplina relativa all'inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie, introdotta dal D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, non ha depenalizzato le violazioni dei divieti commesse nella vigenza della normativa antecedente, atteso che l'art. 7 della L. 15 dicembre 1990, n. 386, come sostituito dall'art. 32 del citato D.L.vo, conserva immutata la sua ratio in relazione al permanere della previsione di illiceità penale della medesima condotta, consistente nella inottemperanza al divieto temporaneo di emettere assegni; pertanto, con riferimento alle condotte trasgressive del divieto di emettere assegni, poste in essere in epoca antecedente all'entrata in vigore della nuova disciplina di cui al D.L.vo 507 del 1999, trova applicazione il delitto previsto dall'art. 389 c.p., in luogo di quello punito più gravemente dall'art. 7 della L. n. 386 del 1990 e ciò in forza del principio del favor rei di cui all'art. 2 terzo comma c.p.

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