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Articolo 330 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 330 Codice Penale

Articolo abrogato dalla L. 12 giugno 1990, n. 146.

[I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio aventi la qualità di impiegati, i privati che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, non organizzati in imprese, e i dipendenti da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, i quali, in numero di tre o più, abbandonano collettivamente l'ufficio, l'impiego, il servizio o il lavoro, ovvero li prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, sono puniti con la reclusione fino a due anni.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da due a cinque anni.

Le pene sono aumentate se il fatto:

  1. 1) è commesso per fine politico;
  2. 2) ha determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari.]

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