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Articolo 39 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 39 Costituzione

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce (1).

Note

(1) A livello comunitario l'azione dei sindacati viene considerata con particolare riguardo alla contrattazione, alla negoziazione ed al ricorso ad azioni collettive in favore degli iscritti (art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea).

Ratio Legis

Il costituente sceglie di attribuire piena libertà ai sindacati in considerazione del loro ruolo di difesa dei lavoratori ed in opposizione a quanto accadde sotto il regime fascista, quando vi era un unico sindacato, oggetto di forti controlli da parte dello Stato.

Brocardi

Erga omnes

Spiegazione dell'art. 39 Costituzione

Il titolo III della Costituzione disciplina in generale i rapporti economici e contiene le disposizioni fondamentali in materia di rapporti di lavoro e di regime giuridico della proprietà.

L'affermazione dello Stato sociale ed il riconoscimento dei suoi principi va integrata e resa compatibile con la logica dell'economia di mercato proclamata dal costituente.

La Costituzione tutela i lavoratori anche mediante la possibilità di indire sindacati di categoria, che rappresentano una forma di autotutela.

Il sindacato è un'associazione libera e spontanea di lavoratori (ma anche di datori di lavoro), costituita al fine di tutelare gli interessi professionali dei propri membri.

La libertà sindacale rappresenta un'articolazione della generale libertà di associazione di cui all'art. 18 della Costituzione. Essa si sostanzia nella libertà dei sindacati di svolgere liberamente la propria attività, ciò che implica autonomia organizzativa, negoziale ed amministrativa; e nella libertà dei singoli di aderire o meno ad un'organizzazione sindacale.

A tale ultimo riguardo la legge prevede delle eccezioni alla libertà in esame a carico di alcune figure professionali, ad esempio gli appartenenti alla polizia (art. 82, l. 1 aprile 1981, n. 121).

La libertà sindacale si traduce quindi in:

  • libertà di costituire anche più di un sindacato per categoria, salvo alcune eccezioni (magistrati e forze dell'ordine);

  • libertà per il singolo lavoratore di scegliere a quale sindacato aderire, oltre alla facoltà di non aderire ad alcuna organizzazione;

  • libertà di esercitare i diritti sindacali e di farne propaganda, anche all'interno dei luoghi di lavoro.

L'articolo in commento dispone, oltre che in merito alla libertà dell'organizzazione sindacale, anche in merito al divieto di imporre loro alcun obbligo, se non quello della registrazione presso uffici centrali o periferici. In seguito a tale registrazione il sindacato assume personalità giuridica e capacità di stipulare contratti collettivi, con efficacia erga omnes.


L'unica condizione per la registrazione è che i sindacati adottino una organizzazione su base democratica. In realtà, tale obbligo di registrazione non ha mai trovato applicazione, data la mancanza di una legge ad hoc e quindi i sindacati, ad oggi, non hanno personalità giuridica. I sindacati sono associazioni non riconosciute che stipulano contratti collettivi efficaci solo nei confronti dei loro iscritti. La giurisprudenza, però, è arrivata a riconoscere che questa efficacia si estende alla generalità dei lavoratori (o dei datori di lavoro), anche se non aderenti al sindacato.

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

39 Per l'organizzazione sindacale, tra i due estremi dell'assenza d'ogni norma — che ha reso in più casi necessario l'intervento di una legge per rendere obbligatorio il contratto collettivo — e l'opposto e pesante sistema di regolazione minuta e pubblica, a tipo fascista, si è adottato il criterio della libertà senza imposizione di sindacato unico. Vi è il solo obbligo di registrazione a norma di legge, per i sindacati che intendono partecipare alla stipulazione di contratti collettivi; e questo avviene mediante rappresentanze miste costituite a tal fine e proporzionali per numero agli iscritti nei sindacati registrati.

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