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Articolo 314 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Decisione a seguito di trattazione scritta

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 314 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dall'art. 71 del D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51.

[Il pretore, quando ritiene la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.]

Ratio Legis

Le disposizioni contenute negli artt. 312, 314 e 315 sono state trasfuse negli artt. 281 bis e ss. c.p.c.

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