Si tratta di uno studio a cavallo fra il diritto romano e l'attuale sull'istituo della 'condictio indebiti' e sui rapporti con l'attuale azione di indebito arricchimento.
Tale istituto ha avuto un'influenza determinante nel rapporto fra attribuzioni contrattuali ed obbligazioni restitutorie.
Dote
L'istituto della dote, tipico del diritto romano, si è conservato a lungo nel diritto italiano, sino alla riforma del diritto di famiglia, attuata con la legge 19 maggio 1975 n. 151, la quale ha abolito espressamente ogni convenzione che tendesse alla costituzione di beni in dote. La dote era il complesso di beni che la moglie offriva al marito ad sustinenda onera matrimonii: nel diritto romano, in cambio, il marito offriva alla moglie una donatio equivalente. In caso di divorzio, ciascuno dei coniugi rientrava in possesso dei propri beni: ma era facoltà del giudice penalizzare uno dei coniugi, assegnando all'altro coniuge una quota della dote o della donatio ricevuta, a titolo di risarcimento, per motivi di vario genere.
Cenni introduttivi. – Sezione Prima: Litterae chartis cedunt. Il rapporto fra idea e testo: origine, applicazione e speculazione dottrinaria. Alla radice della tutela dell’autore. – I. L’origine del principio litterAE chartis cedunt: la metafora agricola dello scrivere. – II. L’applicazione del principio litterae chartis cedunt: l’autore, lo scriba e la composizione di un testo. – III. L’applicazione del principio litterae chartis... (continua)
Un utile strumento di studio e consultazione per studenti universitari soprattutto per coloro che, sprovvisti di conoscenze specifiche della lingua latina, si avvicinano per la prima volta allo studio della storia del diritto romano. Questa disciplina conserva oggi la sua attualità perché consente, tra l'altro, l'analisi dei rapporti tra le istituzioni e il loro sviluppo nell'arco di tempo in cui si è evoluto l'ordinamento giuridico romano da Romolo a Giustiniano.... (continua)
Il presente volume, dedicato all'analisi e alla riflessione storico-giuridica degli anni 52-50 a.C. dell'impero di Roma, cerca di individuare il preciso contenuto e le precise finalità politiche degli atti normativi fatti approvare su iniziativa di Cesare e di Pompeo. Attraverso la lettura diretta delle fonti, da Svetonio a Dione Cassio, da Cicerone a Marco Celio Rufo, la ricerca intende interrogare i testi antichi, per offrirne un'interpretazione innovativa.
(continua)I giuristi romani adoperano vari vocaboli per indicare l'illecito: admissum, crimen, delictum, facinus, flagitium, illicitum, maleficium, noxa (noxia), peccatum, probrum, scelus. Tra questi, illicitum presenta un'assonanza con il nostro termine "illecito", ma viene usato "con estrema sobrietà".
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