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Articolo 116 Testo unico stupefacenti

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

[Aggiornato al 18/04/2024]

Livelli essenziali relativi alla libertą di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private

Dispositivo dell'art. 116 Testo unico stupefacenti

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, [quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione](1), la libertà di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. L'autorizzazione alla specifica attività prescelta è rilasciata in presenza dei seguenti requisiti minimi, [che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione](1):

  1. a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;
  2. b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;
  3. c) personale dotato di comprovata esperienza nel settore di attività prescelto;
  4. d) presenza di un'equipe multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in materia di tossicodipendenza, dello psichiatra e/o dello psicologo abilitato all'esercizio della psicoterapia e dell'infermiere professionale, qualora l'attività prescelta sia quella di diagnosi della tossicodipendenza;
  5. e) presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e di comunità, supportata dalle figure professionali del medico, dello psicologo e delle ulteriori figure richieste per la specifica attività prescelta di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti.

3. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato con espresso riferimento alle normative vigenti o al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2.

4. Le regioni e le province autonome stabiliscono le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati dal comma 2 e le cause che danno luogo alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

5. Il Governo attua le opportune iniziative in sede internazionale e nei rapporti bilaterali per stipulare accordi finalizzati a promuovere e supportare le attività e il funzionamento dei servizi istituiti da organizzazioni italiane in paesi esteri per il trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

6. L'autorizzazione con indicazione delle attività prescelte è condizione necessaria oltre che per l'ammissione all'accreditamento istituzionale e agli accordi contrattuali di cui all'articolo 117, per:

  1. a) lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 114;
  2. b) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129;
  3. c) la stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni di cui all'articolo 96 aventi ad oggetto l'esecuzione dell'attività per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione.

7. Fino al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del presente articolo sono autorizzati all'attività gli enti iscritti negli albi regionali e provinciali.

8. Presso il Ministero della giustizia è tenuto l'elenco delle strutture private autorizzate e convenzionate, con indicazione dell'attività identificata quale oggetto della convenzione. L'elenco è annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari.

9. Per le finalità indicate nel comma 1 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. [Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'articolo 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee](1).

Note

(1) Con sentenza del 19 - 23 novembre 2007, n. 387, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, nella parte in cui:
- definisce la rubrica dell'art. 116 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, utilizzando la formula "Livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private", anziché "Libertà di scelta dell'utente e requisiti per l'autorizzazione delle strutture private";
- modifica il comma 1 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990, limitatamente alle parole "quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione";
- modifica il comma 2 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990, limitatamente alle parole "che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione";
- modificando il comma 9 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990, stabilisce che "Le Regioni e le Province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'art. 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee".

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