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Articolo 86 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

[Aggiornato al 01/01/2024]

Disposizioni abrogate

Dispositivo dell'art. 86 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

1. Restano abrogate le seguenti disposizioni:

  1. a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653;
  2. b) la legge 26 agosto 1950, n. 860.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative:

  1. a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni;
  2. b) il secondo comma dell’articolo 3; i commi 1 e 2, lettere a) e b), dell’articolo 5; gli articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
  3. c) la lettera n) del comma 3 dell’articolo 31 e l’articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché le parole «e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente» del secondo comma dell’articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184;
  4. d) il comma 4 dell’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
  5. e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546;
  6. f) l’articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, così come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433;
  7. g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379;
  8. h) l’articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166;
  9. i) il comma 1 dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  10. j) i commi 1 e 3 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
  11. k) i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
  12. l) il comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566;
  13. m) l’articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
  14. n) l’articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
  15. o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;
  16. p) il comma 15 dell’articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;
  17. q) l’articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dagli articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
  18. r) i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  19. s) i commi 2 e 3 dell’articolo 4 e i commi 2 e 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;
  20. t) il comma 5 dell'articolo 3, il comma 4-bis dell'articolo 4 e l'articolo 10 e i commi 2 e 3 dell'articolo 12, salvo quanto previsto dalla lettera dd) dell'articolo 85 del presente testo unico, e l'articolo 14 della legge 8 marzo 2000, n. 53(1);
  21. u) i commi 10 e 11 dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:

  1. a) gli articoli 1, 11 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.

3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53, non si applicano con riferimento ai congedi disciplinati dal presente testo unico(2).

Note

(1) La lettera t) del comma 2 è stata modificata dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
(2) Il comma 3-bis è stato introdotto dall'art. 9, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.

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