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Articolo 64 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

[Aggiornato al 01/01/2024]

Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Dispositivo dell'art. 64 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

1. In materia di tutela della maternità, alle lavoratrici di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al comma 16 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente, a prescindere, per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa. A tal fine, si applica il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo, da determinare con il medesimo decreto(1)(2)(3).

Note

(1) La rubrica e il comma 2 del presente articolo sono stati modificati dall'art. 5, comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
Il comma 2 è stato successivamente modificato dall'art. 1, comma 791, lettere a) e b) della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 22 novembre 2012, n. 257 (in G.U. 1a s.s. 28/11/2012, n. 47), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come integrato dal richiamo al decreto ministeriale 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l'indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi".
(3) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 13, comma 1 della L. 22 maggio 2017, n. 81.

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