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Articolo 49 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

[Aggiornato al 01/01/2024]

Trattamento previdenziale

Dispositivo dell'art. 49 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Si applica quanto previsto all’articolo 25.

2. Successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell’ottavo anno, è dovuta la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dall’articolo 35, comma 2.

3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 35, commi 3, 4 e 5.

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