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Articolo 44 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

[Aggiornato al 01/01/2024]

Trattamento previdenziale

Dispositivo dell'art. 44 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

1. Ai periodi di riposo di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 2.

2. I tre giorni di permesso mensile di cui all’articolo 42, commi 2 e 3, sono coperti da contribuzione figurativa.

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