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Articolo 37 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

[Aggiornato al 01/01/2024]

Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 37 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

Articolo abrogato dall'art. 2, comma 456 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[1. In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali si applicano le disposizioni dell’articolo 36.

2. L’Ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale.]

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