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Articolo 31 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

[Aggiornato al 01/01/2024]

Adozioni e affidamenti

Dispositivo dell'art. 31 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

1. (1)Il congedo di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.

2. Il congedo di cui all'articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore anche qualora la madre non sia lavoratrice. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore(2).

Note

(1) Il testo originario del presente articolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 454 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.
(2) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 6, comma 1 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 80.

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