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Articolo 10 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

[Aggiornato al 01/01/2024]

Personale militare femminile

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 10 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

Articolo abrogato dall'art. 2268, comma 1 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne previsti agli articoli 16 e 17, comma 1, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non può svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri, da determinarsi con decreti adottati, sentito il comitato consultivo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità per il personale delle Forze armate, nonché con il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità per il personale del Corpo della guardia di finanza.]

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