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Articolo 7 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL)

(D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Comitati regionali di coordinamento

Dispositivo dell'art. 7 TUSL

1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.

1-bis. Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato anche su richiesta dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro(1).

Note

(1) Il comma 1-bis è stato introdotto dall'art. 13, comma 1, lettera a), del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.

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