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Articolo 145 bis Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Procedure contenziose

Dispositivo dell'art. 145 bis Testo unico bancario

1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli articoli 112 bis, 113 e 128 duodecies sono disposti con atto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall'accertamento ovvero entro duecentoquaranta giorni se l'interessato ha la sede o la residenza all'estero e valutate le deduzioni da essi presentate, rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.

2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

3. [Si applicano le norme procedurali del processo amministrativo, in quanto compatibili, compresa la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato per gravi motivi.](1)

4. Copia della sentenza del tribunale amministrativo regionale è trasmessa, a cura delle parti, all'Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto.

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.

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