Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9895 del 6 ottobre 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Dal complesso degli orientamenti giurisprudenziali sui temi del trattamento economico dovuto per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo settimanale e del sindacato del giudice di merito in materia di interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune si desume che all'autonomia collettiva va riconosciuta la possibilità di introdurre deroghe al limite di sei giorni consecutivi di lavoro, però — dovendo attribuirsi natura di diritto soggettivo di carattere costituzionale al diritto del lavoratore alla tutela della propria persona ed essendo tale diritto inviolabile, bene unitario e indivisibile dell'«uomo» che si afferma anche nelle formazioni sociali (art. 2 Cost.) — qualsiasi atto violativo di esso deve considerarsi illegittimo e quindi invalido. Anche l'autonomia collettiva, infatti, deve rispettare il suddetto diritto del lavoratore e sottostare al relativo sindacato del giudice di merito, la cui ammissibilità deriva mutatis mutandis dalle sentenze della Corte costituzionale n. 105 del 1972, n. 103 del 1989 e n. 268 del 1994. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il lavoro si protrae per più di sei giorni consecutivi con godimento del giorno di riposo compensativo con una periodicità differente rispetto a quella ordinaria, il giudice di merito, cui compete l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, se accerta che nel contratto considerato non è stato indicato un apposito compenso in relazione alla penosità del lavoro prestato nei giorni successivi al sesto consecutivo — il quale, qualora sia comunque rispettata la cadenza di un giorno di riposo ogni sei di lavoro, non può, ontologicamente, essere qualificato come lavoro straordinario perché non si aggiunge a quello contrattualmente previsto — può determinare l'ammontare del suddetto compenso (che va considerato come indennizzo per danno da usura e che è ulteriore ed aggiuntivo rispetto al compenso destinato a retribuire la «qualità» del lavoro prestato nella giornata della domenica) applicando, per la relativa liquidazione, un metodo analogo a quello proprio del lavoro domenicale, «con il quale è evidente l'affinità». (Fattispecie relativa agli operai chiamati impegnati di domenica per le edizioni del lunedì dei quotidiani e all'interpretazione dell'art. 4 del Ccnl).

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