Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3233 del 3 aprile 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 2113 c.c. non ha l'effetto di rendere annullabili tutte le rinunce e le transazioni del lavoratore indipendentemente dalla natura dei diritti che ne costituiscono oggetto, ma si riferisce specificamente ai diritti di natura retributiva e risarcitoria derivanti al lavoratore dalla lesione di fondamentali diritti alla persona (come il diritto alla salute, al riposo settimanale, alle ferie, alla previdenza e assistenza etc., gli atti dismissori dei quali rimangono soggetti al più radicale regime invalidante della nullità ex art. 1418 c.c.). Soltanto per tali diritti patrimoniali — i quali, secondo la disciplina comune, sarebbero pienamente dismissibili — opera la speciale disciplina dettata dall'art. 2113 cit. che, da un lato, rende invalidi i negozi di rinunzia e transazione solo se tempestivamente impugnati nel termine semestrale e, dall'altro, considera estranee al regime di invalidità e di impugnativa da essa introdotto le conciliazioni riconducibili alla previsione del suo ultimo comma. (Fattispecie in materia di crediti risarcitori maturati per effetto dell'illegittimo frazionamento del riposo settimanale).

(massima n. 2)

L'ipotesi di totale assenza del riposo settimanale e quella dell'illegittimo (alla stregua della sentenza della Corte costituzionale. n. 23 del 1982) frazionamento dello stesso non sono tra loro equiparabili perché nella seconda non si ha inadempimento ma inesatto adempimento della prestazione dovuta; la diversità, sul piano concettuale, delle due suddette situazioni giuridiche non può non riflettersi sulle conseguenze da essa prodotte in termini di lesione del diritto (al riposo) costituzionalmente protetto. Il frazionamento del riposo settimanale - a differenza della sua mancata fruizione senza recupero - non comporta, infatti, una prestazione aggiuntiva ed eccedente rispetto a quella già compensata con la retribuzione mensile e perciò non può determinare l'insorgenza per il lavoratore del diritto a un compenso di natura retributiva analogo a quello riconosciuto per il caso di mancata fruizione (salva l'eventuale maggiorazione per la penosità del lavoro domenicale, ove a causa del frazionamento del riposo la prestazione lavorativa debba essere eseguita in questa giornata), ma fa sorgere esclusivamente il diritto a un'attribuzione patrimoniale di natura risarcitoria - suscettibile di predeterminazione in sede negoziale - destinata non già a compensare una prestazione di lavoro eccedente rispetto agli obblighi contrattuali, ma a indennizzare il lavoratore medesimo per il titolo (autonomo e diverso) rappresentato dal godimento irregolare del riposo e dalla conseguente usura psicofisica.

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