Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9909 del 12 novembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 155, quarto comma, c.c., nel disporre che l'abitazione della casa familiare spetta di preferenza, e ove possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli, non vieta l'assegnazione della casa al coniuge che sia affidatario di uno solo dei figli, ma esclude soltanto che il coniuge non affidatario possa pretenderne l'assegnazione quando tutti i figli sono stati affidati all'altro coniuge. Pertanto, nel caso in cui entrambi i coniugi siano affidatari di figli, non potendo essere soddisfatto contemporaneamente l'interesse dei medesimi a rimanere nella casa coniugale, non puņ ritenersi inibito al giudice di procedere all'assegnazione della stessa, comportando tale situazione soltanto che debbano essere utilizzati altri criteri diversi da quello dell'«affidamento», insuscettibile di offrire adeguato parametro risolutore.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.