Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9228 del 7 luglio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

La circostanza che un lavoratore (nella specie, giornalista della Rai con qualifica di caposervizio) sia privato delle mansioni rende configurabile un danno a carico dello stesso, consistente nell'impoverimento delle sue capacitā professionali dovuto al mancato esercizio della professione. Per la determinazione in termini quantitativi del danno, č ammissibile, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, il ricorso al parametro della retribuzione, della quale elemento di massimo rilievo č il contenuto professionale delle mansioni.

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