Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5826 del 26 maggio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Attesa l'inesistenza di un principio generale di onnicomprensivitą della retribuzione, nel caso di istituti retributivi di origine legale o contrattuale, per la cui operativitą debba farsi riferimento al parametro costituito dalla retribuzione normale, la base di computo deve essere fissata con esclusione di tutte le erogazioni destinate a compensare le prestazioni che non siano a loro volta qualificabili come normali, anche se fisse e continuative; in particolare le prestazioni rese oltre l'orario normale, anche se il prolungamento del lavoro ha carattere di continuitą, eventualmente in osservanza di turni di servizio prestabiliti, restano nondimeno straordinarie, salvo che non sia riscontrabile un patto specifico inteso a qualificare come orario ordinario quello che costituisce prolungamento dell'orario normale stabilito per legge o per contratto.

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