Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9764 del 25 luglio 2000

(3 massime)

(massima n. 1)

Il criterio di onnicomprensività della retribuzione adottato in tema di festività infrasettimanali dall'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, modificato dall'art. 1 della legge 31 marzo 1954 n. 90, si riferisce al compenso stabilito per il solo fatto della ricorrenza della festività (primo comma del citato art. 5) e non riguarda il compenso spettante (ai sensi del secondo comma dello stesso art. 5) «per le ore di lavoro effettivamente prestate», il quale, essendo istituto contrattuale rimesso all'autonomia delle parti, salvo il limite dell'art. 36 della Costituzione, va determinato alla stregua della disciplina collettiva, cui perciò occorre far riferimento anche per accertare se determinati emolumenti siano computabili ai fini della maggiorazione per il lavoro festivo. (Fattispecie in materia di trattamento economico del personale del Comune di Roma addetto al servizio della nettezza urbana assunto dall'azienda municipalizzata Amnu - ora Ama - dopo la sua istituzione).

(massima n. 2)

La computabilità o meno di determinati emolumenti ai fini di istituti retributivi indiretti deve essere verificata alla stregua della disciplina collettiva, tenendo presente che il criterio di onnicomprensività della retribuzione, valido solo per determinati istituti di origine legale, non opera neppure come criterio sussidiario, per cui un particolare emolumento è computabile a detti fini in quanto ciò sia espressamente previsto dalla disciplina contrattuale e che il criterio di onnicomprensività, da questa eventualmente adottato in sede nazionale, non è riferibile ad istituti retributivi aggiuntivi introdotti a livello aziendale. (Fattispecie relativa al trattamento retributivo del personale del Servizio nettezza urbana del Comune di Roma assunto dalla azienda municipalizzata Amnu - ora Ama - dopo la relativa istituzione).

(massima n. 3)

Nel rito del lavoro — nel quale il divieto di proporre domande nuove nel corso del giudizio di primo grado è particolarmente rigoroso — non è, tuttavia, precluso alla parte che abbia già proposto, con un primo ricorso, determinate domande di proporne ulteriori, nei confronti del medesimo convenuto, con un nuovo e separato ricorso il quale deve ritenersi completo con l'indicazione, a sostegno delle suddette ulteriori domande, di documenti già prodotti nel precedente giudizio di cui sia chiesta la riunione al secondo per ragioni di economia processuale.

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