Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10636 del 9 maggio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Posto che le indennitą aventi natura retributiva possono anche svolgere la funzione di compensare particolari disagi o di compensare forfettariamente oneri economici, la qualificazione come retributiva di un'indennitą di mensa prevista da un contratto collettivo non esclude che la stessa possa essere correlata alla concreta presenza di determinate situazioni implicanti disagi od oneri. (Nella specie, la S.C., enunciando il riportato principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso il riconoscimento dell'indennitą di mensa in favore dei dipendenti delle imprese esercenti servizi postali in appalto sul rilievo della corretta interpretazione delle clausole dell'inerente c.c.n.l. che, indipendentemente dall'attribuzione alla suddetta indennitą della natura retributiva, implicavano che la sua spettanza presupponesse la presenza effettiva di determinate situazioni implicanti disagi od oneri, in concreto esattamente ritenuti insussistenti sulla scorta delle specifiche modalitą dell'organizzazione lavorativa osservate).

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