Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 22863 del 9 settembre 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Ove il procedimento disciplinare si concluda in senso sfavorevole al dipendente con l'adozione della sanzione del licenziamento, la precedente sospensione dal servizio - pur strutturalmente e funzionalmente autonoma rispetto al provvedimento risolutivo del rapporto, giacché adottata in via meramente cautelare in attesa del secondo - si salda con il licenziamento, tramutandosi in definitiva interruzione del rapporto e che legittimando il recesso del datore di lavoro retroattivamente, con perdita "ex tunc" del diritto alle retribuzioni a far data dal momento della sospensione medesima. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha confermato la sentenza di merito che, in applicazione del principio su enunciato, aveva ritenuto la validitą del licenziamento con decorrenza dalla data della sospensione dal rapporto e, quindi, in epoca anteriore alla richiesta del dipendente - che mai aveva comunicato le sue dimissioni per sopravvenuta inidoneitą fisica - di accertamento giudiziale della risoluzione per malattia).

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