Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 14835 del 24 giugno 2009

(3 massime)

(massima n. 1)

Il trattamento economico aggiuntivo attribuito ad un dirigente con il riconoscimento di determinati "benefit" (quali l'attribuzione di buoni mensa, l'uso dell'auto, l'uso di un cellulare) può, in base alle pattuizioni che lo prevedono e alle particolarità del caso concreto, avere sia natura retributiva - qualora il beneficio si riferisca a spese effettuate dal lavoratore per adempiere, sia pur indirettamente, agli obblighi della prestazione lavorativa, risolvendosi in un adeguamento della retribuzione - sia natura risarcitoria - ove l'attribuzione si riferisca a spese che il lavoratore è tenuto a sopportare nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, costituendo la reintegrazione di una diminuzione patrimoniale collegata alle modalità della prestazione lavorativa svolta - e il relativo accertamento è riservato al giudice di merito, restando incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

(massima n. 2)

Il valore dei pasti, di cui il lavoratore può fruire in una mensa aziendale o presso esercizi convenzionati con il datore di lavoro, non costituisce elemento integrativo della retribuzione, allorché il servizio mensa rappresenti un'agevolazione di carattere assistenziale, anziché un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, per la mancanza di corrispettività della relativa prestazione rispetto a quella lavorativa e di collegamento causale tra l'utilizzazione della mensa ed il lavoro prestato, sostituendosi ad esso un nesso meramente occasionale con il rapporto.

(massima n. 3)

La qualifica di dirigente non spetta al solo prestatore di lavoro che, come "alter ego" dell'imprenditore, ricopra un ruolo di vertice nell'organizzazione o, comunque, occupi una posizione tale da poter influenzare l'andamento aziendale, essendo invece sufficiente che il dipendente, per l'indubbia qualificazione professionale, nonché per l'ampia responsabilità in tale ambito demandata, operi con un corrispondente grado di autonomia e responsabilità, dovendosi, a tal fine, far riferimento, in considerazione della complessità della struttura dell'azienda, alla molteplicità delle dinamiche interne nonché alle diversità delle forme di estrinsecazione della funzione dirigenziale (non sempre riassumibili a priori in termini compiuti) ed alla contrattazione collettiva di settore, idonea ad esprimere la volontà delle associazioni stipulanti in relazione alla specifica esperienza nell'ambito del singolo settore produttivo. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto la correttezza dell'inquadramento dirigenziale - e la conseguente legittimità del licenziamento per giustificatezza - in quanto la lavoratrice era stata assunta con mansioni di responsabile del servizio fiscale ed era stata destinataria di numerosissime procure da parte di tutte le società del gruppo per la difesa dell'azienda nei processi tributari).

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