Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1093 del 24 gennaio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha, come nella specie, carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalitą delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensģ in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, elaborando successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inserimento di figure professionali atipiche o nuove. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento alla previsione del contratto collettivo di primo livello per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, secondo cui le funzioni di coordinatore del polo amministrativo presso l'Impianto di riferimento comportano l'inquadramento nella ottava categoria professionale delle funzioni, senza alcun riferimento alle dimensioni degli impianti, aveva ritenuto quella disposizione non derogata da accordi collettivi locali ed aveva quindi riconosciuto al lavoratore, che quelle mansioni aveva svolto, il corrispondente inquadramento).

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