Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 13021 del 23 dicembre 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

Il diritto del privato al risarcimento del danno patrimoniale conseguenziale ad un atto amministrativo illegittimo, previo annullamento di esso da parte del giudice amministrativo, non postula la prova della colpa della pubblica amministrazione, di per sé ravvisabile nella violazione di legge con l'emissione e l'esecuzione dell'atto medesimo, senza che tale colpa possa ritenersi esclusa neppure nell'ipotesi di asserita oscuritą della norma violata.

(massima n. 2)

La concessione per la distribuzione dei carburanti e la licenza triennale per la vendita di oli minerali comportano la costituzione in capo al concessionario del diritto soggettivo alla conservazione ed all'esercizio delle stesse. Conseguentemente la pronunzia di annullamento del provvedimento amministrativo di revoca della concessione o della licenza, resa dal giudice amministrativo, restituendo alla sua originaria consistenza il diritto soggettivo, rende esperibile, per i danni prodotti dal provvedimento di revoca, la tutela risarcitoria davanti all'autoritą giudiziaria ordinaria.

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