Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2816 del 23 aprile 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di liquidazione del danno patrimoniale in favore dei genitori per la morte del figlio, l'apprezzamento del giudice del merito deve fondarsi su prove o quanto meno su elementi presuntivi correlati alla personalitą della vittima e non su dati del tutto al di fuori, se non contrari, alla comune esperienza della realtą sociale e familiare. (Nella specie, il giudice del merito aveva reputato ingiustificata la presunzione del futuro aiuto da parte del giovane ai genitori nella loro vecchiaia, dato l'evolversi del costume sociale nel senso di affidare i vecchi alle istituzioni pubbliche e di destinare i loro risparmi alla vita dei figli. La C.S. ritenendo illogica e contraria alla comune esperienza l'assunzione a modello di comportamento di quella che, invece, costituisce una tendenza patologica della societą attuale, ha cassato sul punto la decisione sulla base del principio suenunciato).

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