Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2784 del 30 dicembre 1970

(1 massima)

(massima n. 1)

La dichiarazione di invaliditā di un contratto che abbia avuto esecuzione, legittima l'azione di ripetizione d'indebito quando si chieda la restituzione della prestazione obiettivamente non dovuta, e non giā quando si chieda il corrispettivo del lucro conseguito dalla controparte. L'invaliditā del negozio legittima, infatti, l'azione di arricchimento senza causa per le prestazioni che si siano rivolte a vantaggio di un contraente con danno patrimoniale dell'altro.

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