Cassazione civile Sez. V sentenza n. 9604 del 21 luglio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ripetizione d'indebito, deve ritenersi operante il normale principio dell'onere della prova gravante sul creditore istante, il quale č, pertanto, tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il successivo venir meno di questa. In particolare, l'attore in ripetizione che assuma di aver pagato un importo superiore al proprio debito č tenuto a dimostrare il fatto costitutivo del suo diritto alla ripetizione, e cioč l'eccedenza di pagamento (fattispecie in tema di richiesta, da
parte di una societā, di rimborso all'amministrazione finanziaria, ex artt. 41, D.P.R. n. 602/1973, 6 ed 8, D.P.R. n. 787/1980, di somme illegittimamente corrisposte in eccedenza a titolo di Irpeg ed Ilor).

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