Cassazione civile Sez. I sentenza n. 17088 del 24 giugno 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel trasferimento di titoli azionari, l'adempimento delle formalitā prescritte dall'art. 2022, primo comma, c.c. (c.d. transfert) non costituisce condizione di perfezionamento dell'acquisto o di produzione dell'effetto reale traslativo della proprietā del titolo, ma attiene alla fase esecutiva, certificativa e pubblicitaria del trasferimento, incidendo soltanto sulla legittimazione del nuovo socio; quest'ultimo, peraltro, pur non potendo esercitare alcun diritto sino a quando non si sia provveduto alle predette formalitā (salvo quello di partecipare alle assemblee con le modalitā previste dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745), č pur sempre titolare del diritto di proprietā sul titolo, per il cui trasferimento non č quindi necessaria la redazione del c.d. fissato bollato, imposta per ragioni fiscali inerenti alla conclusione dei contratti di borsa, e non avente neppure una funzione .surrogatoria o comp)ementare rispetto all'esecuzione del transfert, ma solo di ulteriore documentazione di una cessione meramente consensuale.

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