Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6560 del 3 dicembre 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, il titolo della responsabilitą del terzo non deve derivare necessariamente da un fatto illecito, potendo essere rinvenuto anche in un contratto o in un'altra causa, ma deve pur sempre trattarsi d'una responsabilitą che si colleghi all'evento oggetto dell'assicurazione, nel senso che la causazione d'esso o il suo accadimento sia imputabile al soggetto chiamato in responsabilitą. (Nella specie si trattava della perdita per rapina subita dal vettore durante il trasporto. La S.C., alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto correttamente escluso dal giudice del merito che l'assicuratore del mittente potesse agire contro il vettore, in via di surrogazione, per far valere non la sua responsabilitą ex recepto , ma l'inadempimento dell'obbligazione di assicurare il carico che egli aveva assunto verso il mittente, giacché la perdita non era causalmente ricollegabile a quell'inadempimento).

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