Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10978 del 3 novembre 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

La procura rilasciata agli agenti (ed ai subagenti) di assicurazione è assoggettata alla forma pubblicitaria della pubblicazione nel registro delle imprese. La previsione di tale regime si desume dalla formulazione dell'art. 1903, primo comma, c.c. Ed infatti, pur facendo la predetta norma generico riferimento alla pubblicazione della procura «nelle forme richieste dalla legge», deve ritenersi, in assenza di altre norme che regolino la pubblicazione della procura di cui si tratta, che il rinvio operato dal citato art. 1903 riguardi solo le modalità procedurali della pubblicazione, che, tenuto conto della natura del soggetto rappresentato, vanno identificate in quelle previste in via generale per gli imprenditori commerciali dagli artt. 2188 ss. c.c. Ne consegue che il terzo che abbia omesso di verificare l'esistenza e la portata della attribuzione dei poteri in questione non può invocare il principio dell'affidamento facendo valere una incolpevole aspettativa di fronte all'apparenza del diritto.

(massima n. 2)

Nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, la mancata notificazione del deposito di un documento relativo all'ammissibilità del ricorso (nella specie, diretto a dimostrare l'invalidità della procura alle liti rilasciata dal legale rappresentante della società ricorrente), effettuato dal resistente, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., preclude l'utilizzabilità del documento qualora la parte ricorrente, intervenuta all'udienza di discussione, si opponga alla produzione di esso, deducendo di non aver avuto la possibilità di esaminarne il contenuto.

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