Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1859 del 21 giugno 1974

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'opponibilità delle eccezioni da parte del depositario, la posizione del terzo, originario intestatario della fede di deposito e della nota di pegno per designazione del depositante, non è equiparabile a quella del semplice giratario dei titoli medesimi, perché il «terzo designato», ancorché non direttamente partecipe del negozio tra depositante e depositario, si inserisce sin dall'inizio nel meccanismo negoziale dei titoli dei quali è primo prenditore.

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