Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1346 del 10 aprile 1975

(1 massima)

(massima n. 1)

Il rapporto di agenzia è normalmente fondato sul principio della corrispettività, nel senso che all'obbligazione fondamentale dell'agente di svolgere l'attività diretta alla conclusione dei contratti in una zona determinata corrisponde, con vincolo di sinallagma, l'obbligazione fondamentale del preponente di corrispondergli la relativa retribuzione, prevista dall'art. 1748, comma primo, c.c., in forma di provvigione per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione. Tale criterio di retribuzione, in forza dell'autonomia negoziale delle parti, può essere, però, legittimamente integrato da un minimo forfettario.

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